Accreditamento sanitario: necessaria la stipula del distinto accordo contrattuale, il verbale di aggiudicazione non è equipollente (Cass. civ. Sez. 3 n. 9766 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il diritto alla remunerazione non dipende soltanto dall’accreditamento istituzionale ma anche dalla stipula, nella forma scritta, del distinto accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. Il verbale di aggiudicazione di posti letto non è equipollente al contratto, poiché l’aggiudicazione e la successiva stipulazione costituiscono momenti distinti e autonomi. La forma scritta del contratto opera quale requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva, volto a garantire la controllabile certezza dei rapporti negoziali implicanti flussi di spesa pubblica: non sono ammessi equipollenti né atti di riconoscimento, ratifica o convalida successiva.
Il Fatto
Una casa di cura proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della ASL per il pagamento della differenza delle remunerazioni relative all’anno 2012 per prestazioni connesse all’assorbimento di posti letto dismessi da altra struttura, a seguito di aggiudicazione dell’offerta tecnica. L’ASL deduceva la nullità ovvero l’inesistenza del contratto scritto necessario, mentre la struttura sosteneva che il contratto fosse costituito dal verbale di aggiudicazione.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo le prestazioni non remunerabili in assenza di uno specifico accordo contrattuale successivo all’aggiudicazione. Avverso tale sentenza la casa di cura proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per omessa indicazione della norma processuale violata e per il carattere assertorio della censura, non avendo la ricorrente spiegato come il tenore del ricorso monitorio evidenziasse che la domanda non era stata articolata in aggiunta al tetto di spesa. La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della domanda operata dal giudice di merito, con conseguente insussistenza della violazione dell’art. 2697 cod. civ., non dovendo l’ASL provare il superamento del tetto relativo al contratto del 2012.
Il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440/1923 alla fattispecie, trattandosi di normativa superata dal regime del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile, che ha escluso che l’aggiudicazione comporti la conclusione del contratto. La configurazione è stata confermata dall’art. 32, commi 6-8, d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 17 e 18 d.lgs. n. 36/2023.
Quanto al meccanismo di accreditamento, la Corte ha precisato che l’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 dev’essere letto come riferito a un contratto dotato di specificità funzionale e autonomia strutturale, distinto dall’aggiudicazione. Ha richiamato il precedente dell’ordinanza n. 16686 del 2025, secondo cui il diritto al corrispettivo dipende dalla sussistenza dei tre provvedimenti — autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale — quale “regola delle tre A”. La sottoscrizione del contratto costituisce requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva, finalizzato a garantire il controllo della spesa pubblica.
La Corte ha infine escluso la pertinenza del richiamo alle Sezioni Unite n. 9775 del 2022, relativo a fattispecie diversa quale la concessione-contratto, e ha precisato che non sono configurabili atti di riconoscimento, ratifiche o convalide successive. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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