Prova testimoniale sulla subordinazione non ammissibile con giudizio ex ante (Cass. civ. Sez. V n. 7995 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla prova costituisce strumento essenziale dell’effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio, secondo i principi degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6, § 1, CEDU. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra vizio della sentenza quando il giudice trae conseguenze dal mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo con capitoli circostanziati. Il giudizio di superfluità o genericità della prova testimoniale è normalmente insindacabile in cassazione, salvo che si fondi su erronei principi giuridici o su incongruenze logiche. È pertanto censurabile la decisione che respinga la domanda per difetto di prova sulla subordinazione sulla base di una prognosi sfavorevole ex ante circa l’attitudine dimostrativa di circostanze fattuali ordinariamente rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra il 1° marzo 2009 e il 31 dicembre 2017. La curatela non aveva riconosciuto il credito e il lavoratore aveva proposto opposizione avverso lo stato passivo.
Il Tribunale di Napoli, con decreto reso in sede di opposizione, ha respinto la domanda rilevando incongruenze nella prospettazione circa il luogo e la durata della prestazione rispetto all’entità del credito, ritenendo il deficit deduttivo non emendabile in opposizione e la prova testimoniale inadeguata rispetto al valore della controversia. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I motivi, reciprocamente connessi, investono il regime della prova nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale offerta a sostegno dell’onere probatorio, dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice formulato una valutazione anticipata sull’esito del mezzo istruttorio, dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e dell’art. 152 c.p.c. per avere il Collegio applicato una decadenza non prevista dalla legge.
La Corte muove dal rilievo che il diritto alla prova è strumento di effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in un giusto processo, sicché la sua violazione, ove si risolva in lesione di tali diritti-fine, non si sottrae al sindacato di legittimità, entro limiti circostanziati, richiamando Cass. n. 30810 del 2023. Secondo risalente e consolidato insegnamento, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio vizia la sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere dell’art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo.
La Corte ribadisce inoltre che la mancata ammissione della prova testimoniale è denunciabile in legittimità in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova è insindacabile in cassazione perché involge una valutazione di fatto, ma è censurabile se basato su erronei principi giuridici o su incongruenze logiche, come affermato da Cass. n. 32547 del 2024. In tema di accertamento della subordinazione, questa Corte ha già cassato la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale ritenendo generici i capitoli nonostante l’indicazione delle mansioni, del numero di ore lavorate e delle circostanze della cessazione del rapporto, richiamando Cass. n. 66 del 2015 e Cass. n. 20693 del 2015.
Nel caso concreto, il Tribunale ha respinto l’opposizione applicando la regola dell’art. 2697 c.c., per non avere il lavoratore provato l’esistenza del rapporto, benché questi avesse articolato prova testimoniale su capitoli circostanziati, trascritti nel ricorso, relativi alla durata del rapporto, alle mansioni svolte, all’inserimento nell’organizzazione aziendale, alle persone con cui aveva interagito, al soggetto che impartiva direttive, agli orari, ai giorni di lavoro e alla retribuzione. Il Tribunale ha negato l’ammissione con argomentazioni apodittiche circa la pretesa inadeguatezza o irrilevanza della prova, traducendosi in una prognosi sfavorevole ex ante sull’attitudine dimostrativa di circostanze ordinariamente rilevanti per fondare l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al giudice di merito in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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