Liquidazione spese lite e minimi tariffari inderogabili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24556 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione giudiziale delle spese di lite, il giudice è tenuto a rispettare i valori minimi risultanti dalla riduzione consentita dei parametri medi di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, non potendo scendere al di sotto della soglia inderogabile fissata dal decreto. I compensi vanno commisurati allo scaglione di valore della controversia e devono includere tutte le fasi processuali. Il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso autonomo per la sola fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase istruttoria e/o di trattazione, che va riconosciuto quando vi sia stata la trattazione della causa, anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto. La liquidazione di importi onnicomprensivi inferiori ai minimi tariffari integra violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dei parametri ministeriali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non dovuta da parte del contribuente la somma di euro 7.515,86 portata da intimazioni di pagamento e dal presupposto avviso di addebito. Nel medesimo giudizio, il giudice di appello aveva condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in euro 1.800,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione. La sentenza aveva invece compensato integralmente le spese nei rapporti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Avverso tale capo di decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dei minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55/2014 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. L’INPS ha depositato procura speciale, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Il valore della controversia, pari ad euro 7.515,86, va ricondotto allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, con conseguente applicazione dei relativi parametri minimi per entrambi i gradi di giudizio.
La Suprema Corte ha ribadito che, ratione temporis, erano applicabili i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificati dal d.m. n. 147/2022, essendo la liquidazione intervenuta con sentenza pubblicata il 3 luglio 2023. Il giudice, nella liquidazione giudiziale, non può pertanto scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili fissati dal decreto.
Con specifico riferimento alla fase istruttoria, la Corte ha evidenziato che il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e/o di trattazione, da riconoscersi anche quando vi sia stata la mera trattazione della causa, a prescindere dallo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto. Tale principio, già affermato da precedenti pronunce, è stato di recente riaffermato da Cass. n. 21249 del 2026, la quale ha dato continuità all’orientamento maggioritario.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva liquidato importi onnicomprensivi inferiori ai minimi. Per il primo grado, nello scaglione di riferimento, il compenso minimo era pari ad euro 2.697,00, mentre per il giudizio di appello ammontava ad euro 2.906,00, con un importo complessivo dovuto di euro 5.603,00 a fronte di euro 3.800,00 effettivamente liquidati.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, liquidando le spese del primo grado e del giudizio di appello secondo i minimi tariffari, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, determinate in euro 1.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi.
Nota della Redazione
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