Contrasto tra dispositivo e motivazione sulle spese: nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20368 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’incoerenza tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza, allorquando non costituisca un mero errore materiale e non possa essere superata né mediante l’integrazione del dispositivo con la parte motiva, né con il procedimento di correzione degli errori materiali, determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., difettando l’atto, considerato nella sua unità, dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo cui è destinato. La contraddizione tra l’integrale compensazione enunciata in motivazione e la compensazione solo parziale disposta nel dispositivo non è sanabile.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio previdenziale in cui l’ente previdenziale aveva contestato la qualificazione della pensione e la sua cumulabilità con i redditi da rioccupazione. In sede di rinvio la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto del pensionato alla percezione del trattamento. Il contenzioso che approda in Cassazione non investe più il merito previdenziale, ma esclusivamente la regolamentazione delle spese.
L’ente previdenziale impugna la sentenza di rinvio deducendo la nullità della stessa per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. Il procuratore antistatario del pensionato resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare un profilo di legittimazione. Il ricorso dell’ente non contesta la dichiarazione di antistatarietà — che attribuisce al procuratore una legittimazione autonoma rispetto alla parte difesa — ma la compensazione parziale delle spese disposta in sede di rinvio, rispetto alla quale l’unico legittimato passivo è la parte a favore della quale la compensazione è stata disposta. Il difetto di legittimazione passiva del controricorrente è quindi rilevato, richiamando Cass. n. 27166/16, secondo cui l’antistatario è legittimato a impugnare o resistere solo sulla distrazione delle spese e non anche sulla loro misura.
Nel merito la Corte rileva l’effettiva contraddizione tra la motivazione, ove si afferma che le spese di ogni fase e grado possono essere integralmente compensate tra le parti, e il dispositivo, che invece compensa solo per metà ponendo la restante metà a carico dell’ente. Tale contraddizione non è superabile e merita di essere sanzionata.
La Corte applica il principio più volte ribadito secondo cui l’incoerenza tra dispositivo e motivazione produce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., quando non si tratti di mero errore materiale e non soccorrano né l’integrazione del dispositivo con la motivazione né la correzione degli errori materiali. A sostegno richiama Cass. n. 1729 del 2006 e Cass. n. 14845 del 2004, che esclude la nullità solo in presenza di una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, oltre a Cass. n. 1335 del 2000.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata limitatamente alla statuizione relativa alle spese, con rinvio alla Corte d’appello affinché provveda.
Nota della Redazione
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