Polizze unit linked e onere di allegazione dell’incarico di collocamento (Cass. civ. Sez. I n. 8177 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di polizze assicurative unit linked e index linked, l’applicabilità della disciplina dei servizi e delle attività di investimento contenuta nel d.lgs. n. 58/1998 presuppone che l’intermediario abbia svolto un’attività riconducibile al quinto comma dell’art. 1 TUF su incarico del cliente investitore. Il ricorrente per cassazione che denunci la violazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 23 TUF, per omessa sottoscrizione del contratto-quadro, deve confrontarsi con la ratio decidendi imperniata sul mancato conferimento di tale incarico e non può limitarsi a contrapporre al giudice di merito una diversa lettura delle risultanze probatorie. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. La nullità negoziale non rilevata d’ufficio in primo grado è deducibile in appello o in cassazione solo se i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto davanti al Tribunale di Taranto la compagnia assicurativa e la banca collocatrice, chiedendo la restituzione del premio versato per una polizza sulla vita stipulata nel 2007, costruita su obbligazioni e opzioni estere. A fondamento della domanda aveva prospettato la nullità o l’annullabilità del contratto di acquisto del prodotto, presentato come assicurazione ma di natura sostanzialmente finanziaria, e il mancato rispetto del relativo contratto-quadro. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto e condannato le convenute alla restituzione in solido del premio, decurtato della cedola riscossa.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione, aveva rigettato le domande. Aveva escluso che il cliente avesse provato di aver conferito alla banca l’incarico di svolgere per lui servizi d’investimento finanziario, ritenendo che l’istituto si fosse limitato a trattare per conto della compagnia la conclusione del contratto e a far sottoscrivere la polizza. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1, comma 5, 21, 23 e 25-bis del d.lgs. n. 58/1998, sostenendo che, trattandosi di prodotto assicurativo a contenuto finanziario, l’intermediario avrebbe dovuto far sottoscrivere il contratto-quadro oltre al singolo contratto. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la doglianza non si misurava con la portata applicativa delle norme richiamate e contrastava l’accertamento di merito, fondato sulla pacifica e non contestata circostanza che la banca avesse operato come intermediario finanziario dell’impresa di assicurazione, prestando il servizio di collocamento.

Tale formulazione non integra una chiara denunzia di violazione di legge. La critica non si confronta espressamente con la ratio decidendi, incentrata sul mancato conferimento dell’incarico di intermediazione mobiliare, che costituiva il presupposto logico dell’inapplicabilità dell’art. 21 TUF e della normativa regolamentare di attuazione.

Il secondo mezzo è parimenti inammissibile. Esso non ha ad oggetto un fatto storico, ma la mancata considerazione di elementi istruttori, collocandosi così fuori dall’ambito di applicazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. In ogni caso è assorbente il rilievo che il fatto centrale — lo svolgimento da parte della banca di un’attività riconducibile al quinto comma dell’art. 1 TUF — è stato esaminato dalla Corte territoriale, che ne ha escluso la sussistenza.

Il terzo motivo è inammissibile perché rimette in discussione l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito. La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il giudice di legittimità non può riesaminare il merito della causa, ma solo controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione delle prove (Cass. n. 32505/2023; n. 10927/2024; n. 9097/2017). Il ricorrente contestava la mancata prova dell’incarico contrapponendo una diversa ricostruzione degli elementi probatori.

Il quarto motivo è inammissibile perché introduce una circostanza nuova, l’asserita mancanza di assunzione del rischio demografico da parte della compagnia. Non sarebbe comunque configurabile una rilevabilità d’ufficio della dedotta nullità, occorrendo un accertamento di merito incompatibile con il giudizio di legittimità. Le nullità negoziali non rilevate in primo grado sono suscettibili di rilievo in appello o in cassazione solo se i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e le nuove censure si coordinino a tempestive allegazioni (Cass. n. 20713/2023; n. 28983/2023). Nel caso concreto mancavano allegazioni specifiche sul carattere irrisorio dell’indennizzo in caso di morte dell’assicurato (Cass. n. 21022/2024). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *