Il ricorso in cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. 1 n. 2546 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione che non contenga una chiara e comprensibile esposizione dei fatti di causa, sia sostanziali che processuali. Tale esposizione deve essere contenuta in un’apposita e autonoma sezione del ricorso e deve narrare le domande introduttive, le vicende dei gradi di merito e il contenuto della sentenza impugnata, al fine di consentire alla Corte di legittimità la comprensione della vicenda. La mancanza di tale requisito non può essere superata attraverso l’esame delle censure o di altri atti processuali, in virtù del principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accertato un saldo debitore a suo carico relativo ad un rapporto di conto corrente, rigettando o dichiarando inammissibili le sue domande concernenti l’anatocismo, l’usura, la ripetizione di somme, i contratti di prestito d’oro e il risarcimento danni. Il ricorso per cassazione si articolava in sei motivi, con i quali si deducevano plurime violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la carenza assoluta di una valida esposizione dei fatti di causa, così come richiesto dall’art. 366, n. 3, c.p.c. Il Collegio ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 11308 del 2014, secondo cui la mancanza di tale requisito non può essere sanata dall’esame delle censure, la cui esatta comprensione è preclusa in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato, né dall’esame di altri atti processuali, in virtù del principio di autonomia del ricorso.
Nel caso di specie, la parte del ricorso dedicata alla esposizione in fatto risultava totalmente incomprensibile: si apriva con la trascrizione integrale delle conclusioni di primo grado e proseguiva con riferimenti generici e frammentari a una consulenza tecnica e a prove testimoniali, senza precisare la natura del rapporto di conto corrente, i termini della vicenda o le ragioni della decisione di merito. La narrazione degli atti di appello era parimenti carente, limitandosi alla mera elencazione dei motivi d’appello.
La Corte ha altresì rilevato che la ricorrente, pur avendo chiesto la fissazione dell’adunanza, non aveva depositato memorie né aveva replicato alla proposta di definizione accelerata, che il Collegio ha integralmente condiviso. A tale carenza non poteva sopperire la lettura dei motivi di ricorso, che si rivelavano anch’essi incomprensibili. La Corte ha quindi confermato la natura irriducibile del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c. quale presupposto per l’ammissibilità del giudizio di legittimità.
La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte ha inoltre applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e della cassa delle ammende, per avere agito con temerarietà.
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Nota della Redazione
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