Prescrizione del credito bancario e onere di allegazione della banca (Cass. civ. Sez. I n. 10030 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente assistito da apertura di credito, l’onere di allegazione posto a carico dell’istituto di credito che opponga l’eccezione di prescrizione all’azione di ripetizione dell’indebito è soddisfatto con la sola affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le specifiche rimesse ritenute prescritte. Poiché le operazioni del conto corrente e quelle dell’apertura di credito confluiscono unitariamente sul conto, l’eccezione si riferisce necessariamente a entrambi i rapporti e non deve essere duplicata con distinta menzione dei due titoli contrattuali. L’interpretazione della precedente domanda giudiziale ai fini della sua idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Il Fatto

Due correntisti, cointestatari di un conto presso un istituto di credito dalla fine del 1987 fino alla chiusura del rapporto, avvenuta il 17 gennaio 2001, convenivano in giudizio la banca davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Deducevano la nullità, ex artt. 1283 e 1418 cod. civ., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dell’applicazione delle commissioni di massimo scoperto e della determinazione degli interessi in misura superiore a quella di legge, chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.

Accolta parzialmente la domanda in prime cure, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3930/2020, accoglieva l’appello della banca e respingeva integralmente la domanda, ritenendo la pretesa prescritta. I correntisti ricorrono per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale abbia pronunciato su un’eccezione di prescrizione riferita all’apertura di credito mai proposta dalla banca. La Corte ricostruisce il rapporto tra conto corrente e apertura di credito richiamando Cass. Sez. I n. 20726 del 2014: la concessione di un’apertura di credito utilizzabile in un distinto conto corrente dà luogo a due contratti, ma la loro operatività concreta è regolata unitariamente sul conto, dove confluiscono passività, rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie e dove si forma il saldo finale.

Da tale premessa discende, secondo la Corte, che l’eccezione di prescrizione non deve essere articolata in due distinte eccezioni, una per il conto e l’altra per il fido. Poiché la banca non è tenuta a specificare le singole rimesse prescritte — principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 15895 del 2019 — e poiché la chiusura definitiva del rapporto fa decorrere la prescrizione anche per le rimesse ripristinatorie, l’eccezione sollevata nella comparsa di costituzione si riferisce a tutte le operazioni fonte di indebito.

Il primo motivo è quindi infondato, con assorbimento del secondo, che postulava logicamente l’accoglimento del primo. Il terzo motivo è respinto: il gravame della banca ha rimesso al giudice d’appello l’intera statuizione sulla prescrizione, compreso il profilo, rilevabile d’ufficio, dell’interruzione, non ravvisandosi i caratteri della “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”. Il quarto motivo è infondato perché l’interpretazione della domanda giudiziale quale atto interruttivo è riservata al merito.

Il quinto motivo è respinto perché il fatto asseritamente omesso risulta espressamente esaminato. Il sesto è infine infondato: la motivazione, pur sintetica, è univoca e comprensibile, e non integra alcuna delle carenze estreme indicate da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *