Inammissibile il ricorso che oppone una diversa lettura del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 8250 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione dei canoni di ermeneutica negoziale non supera il vaglio di ammissibilità quando il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito. L’opera dell’interprete, mirando a determinare la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto riservato al giudice del merito, censurabile per violazione dei canoni legali d’ermeneutica solo se il ricorrente indichi con puntualità la norma asseritamente violata e specifichi in qual modo e con quali considerazioni il giudice se ne sia discostato. La mera critica del convincimento, operata mediante apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione, riporta al merito della controversia e non è consentita in sede di legittimità. Neppure il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile quando, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Il Fatto

Una società, nata per scissione da altra società, convenne in giudizio quest’ultima lamentando l’aggravamento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo assegnatole con la divisione societaria. Il Tribunale, valutata la clausola del negozio intercorso tra le parti e lo stato dei luoghi, accertò l’aggravamento e condannò la convenuta alla rimessione in pristino.

La Corte d’appello rigettò l’impugnazione della società soccombente. Quest’ultima propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, mentre la controricorrente resistette con controricorso. Il Consigliere delegato propose la definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e il ricorso fu fissato per l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sull’interpretazione della clausola 9 del compromesso divisionale, che attribuiva al fondo servente il diritto di spostare in ogni momento la servitù in altra porzione del fondo. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere la disposizione idonea a legittimare solo una diversa dislocazione, e non già la modifica del percorso esistente.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente si sofferma su valutazioni generali e astratte sui margini dell’autonomia negoziale, senza estrinsecare in che cosa sia consistita la violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale né dell’art. 1063 cod. civ. L’interpretazione del contratto costituisce accertamento in fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali — artt. 1362 ss. cod. civ. — o per vizi di motivazione. A tal fine non basta enunciare la pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo disatteso, occorrendo indicare la norma violata e illustrare come il giudice se ne sia allontanato.

La Corte ribadisce che la denuncia di violazione di legge non attiva lo scrutinio della questione astrattamente prospettata, se l’accertamento fattuale non è tale da inferirne la sussunzione auspicata dal ricorrente (Sezioni Unite n. 25573 del 12.11.2020). Il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea a tale sindacato (Sez. I n. 3340 del 05.02.2019).

Quanto al vizio motivazionale, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o perplessa (Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 07.04.2014). Nel caso di specie la Corte territoriale ha argomentato con dovizia, valorizzando le risultanze della c.t.u. sulla pendenza del percorso, divenuto di particolare incomodità a piedi e con mezzi meccanici, specie con avverse condizioni atmosferiche.

Il secondo e il quarto motivo, incentrati sull’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sono inammissibili: la doglianza non investe un fatto storico o documentale, ma ancora il vaglio delle emergenze di causa. In presenza di doppia conforme, l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. impone al ricorrente di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e di dimostrarne la diversità (Sez. II n. 5528 del 10.03.2014). Il terzo motivo, che contesta la mancata ponderazione dei contrapposti interessi, ripropone un nuovo esame di merito sotto il paravento della violazione di legge.

Alla declaratoria di inammissibilità, conforme alla proposta di definizione anticipata, conseguono la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme in favore della controricorrente e della cassa delle ammende (Sezioni Unite n. 27195/2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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