Atto d’obbligo ricambi a pena di esclusione e insanabilità col soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 5577 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la mancata allegazione di un documento che il capitolato tecnico richiede a pena di esclusione come parte costitutiva dell’offerta tecnica integra una difformità dell’offerta, e non una carenza della documentazione amministrativa. La clausola che impone all’offerente di produrre l’atto d’obbligo del costruttore dell’autotelaio base e dell’allestitore, se diversi, con cui assicurare la disponibilità dei ricambi sull’intero territorio nazionale per almeno quindici anni, va interpretata ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e non è irragionevole, essendo funzionale all’interesse pubblico alla certezza della prestazione in fase esecutiva. La sua inosservanza non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che non può integrare elementi essenziali dell’offerta né consentire la produzione tardiva di documenti richiesti a pena di esclusione, in ossequio al principio di par condicio competitorum e di autoresponsabilità del concorrente.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla gara indetta dal Ministero dell’Interno per la fornitura di sollevatori telescopici, risultando aggiudicataria una concorrente mentre la ricorrente è stata esclusa per non aver allegato l’atto d’obbligo del costruttore dell’autotelaio e dell’allestitore, previsto dal capitolato a pena di esclusione.

La società esclusa ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che con la sentenza n. 20600/2025 ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro la successiva aggiudicazione. La ricorrente ha proposto appello deducendo l’erronea interpretazione della lex specialis, la violazione della tassatività delle clausole di esclusione, la mancata attivazione del soccorso istruttorio, il diritto all’aggiudicazione e le modalità dell’accesso documentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi quattro motivi, attinenti a questioni connesse, e ritiene di soprassedere dalle eccezioni in rito in ragione dell’infondatezza del gravame nel merito. La Commissione di gara, nella seduta del 27.2.2025, aveva rilevato che l’offerta tecnica dell’appellante era carente della documentazione richiesta dalla lex specialis e non le aveva assegnato alcun punteggio, proponendo al RUP l’esclusione, disposta con successivo decreto.

Secondo il Collegio, la tesi dell’appellante — per cui chi produce tanto l’autotelaio quanto gli allestimenti non sarebbe tenuto a presentare l’atto d’obbligo — non coglie la ratio della disposizione. Dalla lettura della clausola si desume che, se il costruttore è anche produttore degli allestimenti, deve comunque presentare l’atto d’obbligo; se invece si avvale di un allestitore, entrambi devono assumere l’impegno congiuntamente. L’interpretazione della lex specialis segue gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per cui le clausole si leggono le une per mezzo delle altre, attribuendo loro il senso risultante dal complesso dell’atto.

Il dato testuale non è decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, estendendosi il processo interpretativo agli ulteriori elementi testuali ed extratestuali, secondo il richiamato Cons. Stato n. 13 del 2026. La destinazione dei mezzi al soccorso tecnico urgente giustifica l’esigenza di un’assunzione esplicita dell’obbligo in sede di offerta e di una tutela immediata in fase esecutiva per un periodo di quindici anni.

Nessuna violazione della tassatività delle clausole di esclusione è ravvisabile: i requisiti di partecipazione sono fissati dall’Amministrazione con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà, e la previsione risulta correlata all’interesse perseguito (Cons. Stato n. 7296 del 2024 e Cons. Stato n. 1048 del 2024). L’atto d’obbligo ha natura di assunzione espressa e unilaterale di responsabilità, e non può essere confuso con la garanzia legale di assistenza post-vendita.

La mancata produzione di un documento costitutivo dell’offerta tecnica non attiene ai requisiti di partecipazione, ma rileva come non conformità dell’offerta al capitolato, non surrogabile con dichiarazioni equipollenti o implicite. Non è ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, che non può integrare elementi essenziali né recuperare la produzione tardiva di documenti richiesti a pena di esclusione (Cons. Stato n. 10325 del 2022). Ne deriva il rigetto del motivo sul preteso diritto all’aggiudicazione e, quanto al quinto motivo, la conferma della sentenza anche sull’accesso, poiché l’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 impone un sub-procedimento di riservatezza tempestivo e coordinato con l’aggiudicazione, ma non la sua definizione immediata prescindendo dal contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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