Rinuncia al ricorso incidentale e condanna ex art. 96 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. II n. 8251 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale sia quello incidentale non condizionato e l’istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l’impugnazione non coltivata deve considerarsi rinunciata e si decide soltanto quella coltivata. Se la decisione è conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. e il raddoppio del contributo unificato si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione. Le spese del giudizio di legittimità vanno invece regolate in base all’esito complessivo, considerando anche la sostanziale soccombenza dell’altra parte che, pur avendo proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla, facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata. La circostanza che l’acquiescenza riguardi un ricorso principale e non un ricorso incidentale non incide sulla validità del principio.
Il Fatto
I proprietari di un fondo convennero in giudizio la società titolare di un fondo confinante, lamentando la lesione del diritto di servitù di passaggio, la creazione di una illegale servitù di veduta e la creazione o l’aggravamento di una servitù di scolo. La società chiamò in causa altri soggetti, avanzando pretesa di rivalsa.
Il Tribunale rigettò le domande e condannò gli attori alle spese. La Corte d’appello, in riforma, respinse la domanda sulla servitù di passaggio e accolse quella di negatoria servitutis di scolo, compensando le spese del doppio grado tra i coniugi e la società e condannando quest’ultima al rimborso in favore della terza chiamata. La società ricorse con quattro motivi; i coniugi, a loro volta, proposero ricorso con una sola censura. La questione arriva in Cassazione sulla definizione anticipata dei due ricorsi.
La Motivazione della Corte
In punto di rito il Collegio ha precisato che, dei due autonomi ricorsi avverso la medesima sentenza, deve qualificarsi principale quello proposto per primo e incidentale l’altro, perché quest’ultimo è stato attivato con notificazione successiva.
Sul procedimento accelerato la Corte ha richiamato il proprio recente orientamento, secondo cui, ove la proposta riguardi ricorso principale e ricorso incidentale non condizionato e l’istanza di decisione sia depositata da una sola parte, l’impugnazione non coltivata è rinunciata e si decide solo quella coltivata. Se la decisione è conforme alla proposta, le conseguenze ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. e il raddoppio del contributo unificato operano solo verso la parte richiedente, mentre le spese si regolano sull’esito complessivo, tenendo conto della soccombenza sostanziale di chi ha scelto di non coltivare il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che tale principio non sia inciso dalla circostanza che l’acquiescenza riguardi un ricorso principale anziché incidentale.
Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione quanto alla posizione della ricorrente, che non aveva coltivato il ricorso dopo la proposta di definizione anticipata.
Sul ricorso dei coniugi, la censura unitaria contestava il mancato venir meno della condanna alle spese di primo grado in favore della terza chiamata. La doglianza è stata dichiarata inammissibile: l’omessa indicazione delle norme violate non è requisito autonomo del ricorso, ma rileva quando gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi trasgrediti. Nel caso concreto i ricorrenti non avevano indicato alcuna norma né svolto una riconoscibile ricognizione dei principi disattesi, limitandosi a un paragone con il trattamento riservato alla società.
Alla declaratoria di inammissibilità, conforme alla proposta, è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle ammende. La scelta della società di non coltivare il ricorso è stata invece valutata come giusto motivo di compensazione integrale delle spese, in applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma della legge n. 69/2009, essendo la causa pendente dal 2008. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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