Reddito di partecipazione e vendita immobili a prezzo maggiorato (Cass. civ. Sez. V n. 8298 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del maggior reddito di partecipazione al socio di società di persone, la ripresa a tassazione può fondarsi su elementi extracontabili — mutui erogati agli acquirenti sul fondamento di perizie di stima, preliminari di vendita recanti importi superiori a quelli dei contratti definitivi, raffronti tra immobili analoghi e valori OMI — idonei a inficiare l’attendibilità delle scritture contabili, che l’Amministrazione finanziaria può contestare anche in relazione a singole annotazioni. Nel sistema processuale non esiste un divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto accertato in via presuntiva può costituire la premessa di un’ulteriore inferenza, purché adeguata, volta a confermare il fatto principale. In materia di sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza necessità di dimostrare il dolo o la colpa, che si presume fino alla prova contraria, gravante sul contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società immobiliare in accomandita semplice un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione il maggior reddito conseguito e non dichiarato in relazione alla vendita di tre immobili nell’anno 2006. L’ente impositore notificava altresì ai soci i relativi avvisi di accertamento per i maggiori redditi di partecipazione; alla ricorrente era notificato, ai fini Irpef, un avviso per un valore di Euro 35.002,00, oltre accessori.
Società e soci impugnavano separatamente gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava le impugnazioni. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello, annullando la pretesa relativa a una vendita e confermandola per le altre due. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che le questioni proposte presentano profili peculiari non esauribili nel mero richiamo ai consolidati orientamenti di legittimità. Quanto all’art. 132 cod. proc. civ., invocato in tutti i motivi, la Corte esclude che ricorra alcuna omessa pronuncia, avendo il giudice dell’appello deciso con sufficiente completezza.
Il primo motivo è infondato. La ricorrente era destinataria di un avviso di accertamento ricevuto a titolo personale per il reddito di partecipazione presuntivamente percepito, e la natura della contestazione era evidente sin dall’atto impositivo: la critica sulla responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società andava opposta tempestivamente. Nel merito, la ripresa riguarda reddito correttamente ritenuto distribuito nell’anno della percezione, quando la società era operativa, risultando irrilevante la successiva cessazione della qualità di socio e l’estinzione della società.
Il secondo motivo è respinto. La Corte conferma la legittimità dell’accertamento eseguito ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 in conseguenza degli elementi di inattendibilità delle scritture contabili: documentazione acquisita presso istituti di credito, mutui erogati sul fondamento di perizie, preliminari con importi superiori ai contratti definitivi, raffronti tra immobili analoghi e valori OMI, oltre alle risposte ai questionari somministrati alla società.
Il terzo motivo non merita accoglimento. Il giudice del merito ha indicato specificamente gli elementi indiziari valorizzati, senza fare esclusivo riferimento ai valori OMI, e li ha stimati nel loro complesso. La Corte ribadisce che non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, richiamando Cass. sez. V n. 20748 del 2019 e Cass. sez. III n. 14788 del 2024: il fatto noto accertato in via presuntiva può fondare un’ulteriore inferenza, se adeguata.
Il quarto motivo è infondato. La consapevolezza dell’evasione emerge dalle modalità di accertamento e dalla documentazione extracontabile. Sul punto la Corte richiama Cass. sez. V n. 2139 del 2020 e Cass. sez. V n. 12901 del 2009: grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite e versamento del doppio contributo.
Nota della Redazione
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