Recupero crediti fiscali esteri: nessuna decadenza per il quinquennio (Cass. civ. Sez. V n. 13279 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero del credito tributario di altro Stato membro dell’Unione europea, la disciplina sulla mutua assistenza prevista ratione temporis dall’art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003, attuativo della direttiva 2001/44/CE, non comporta che il decorso di più di un quinquennio tra la data di formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e quella della richiesta di recupero determini alcuna decadenza o prescrizione del credito e della sua riscossione. Il decorso del termine provoca unicamente il venir meno dell’obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza in favore del diverso Stato membro richiedente, legittimando esclusivamente, nel rapporto tra gli Stati, l’eventuale rifiuto dell’assistenza richiesta. La cartella di pagamento emessa dallo Stato assistito deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario una ragionevole verifica della pretesa, commisurata all’ambito ristretto delle questioni azionabili davanti al giudice tributario italiano.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento relativa al recupero di crediti fiscali di uno Stato estero membro dell’Unione europea, la Repubblica Federale di Germania, notificata al contribuente. Quest’ultimo l’aveva impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, che aveva accolto il ricorso.
L’appello dell’Agenzia delle entrate era stato accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso e l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi denunciano la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. La Corte li dichiara inammissibili perché prospettano contemporaneamente e senza gradazione due vizi logicamente inconciliabili, ovvero l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia su talune eccezioni. La motivazione impugnata, inoltre, non è inferiore al minimo costituzionale e non presenta i vizi radicali individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Quanto alla legittimazione dell’Agenzia delle entrate all’appello, si tratta di eccezione comunque infondata, poiché l’ente impositore era parte soccombente in primo grado.
Il quarto motivo censura il rigetto della nullità della cartella per mancata allegazione del titolo esecutivo estero. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in forza della Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata con legge n. 19 del 2005, la cartella deve contenere gli elementi necessari a una ragionevole verifica del debito, commisurata all’ambito ristretto delle questioni sottoponibili al giudice italiano. L’art. 13 della Convenzione riguarda i documenti che accompagnano la domanda di assistenza, la cui allegazione all’atto di recupero non è prescritta. Il giudice di merito ha fatto buon governo di tali principi, accertando in fatto la sufficienza della motivazione.
Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’asserita decadenza ex art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003. Il mezzo è inammissibile per non avere il ricorrente dedotto se e quando l’eccezione fosse stata sollevata in primo grado, ed è comunque infondato. La Corte, letto l’art. 8 nella prospettiva della direttiva attuata, esclude che esso configuri una causa di decadenza o prescrizione a vantaggio del debitore fiscale. Si tratta di una limitazione agli obblighi dell’autorità adita, che regola i rapporti tra Stati, senza attribuire diritti all’esecutato. Il rifiuto viene comunicato allo Stato richiedente e alla Commissione europea.
Nel solco delle Sezioni Unite n. 34981 del 2023, la Corte afferma che una volta formatosi il titolo per l’esecuzione, il decorso del quinquennio non determina alcuna decadenza, verificandosi unicamente il venir meno dell’obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza. La decadenza, del resto, dovrebbe essere disciplinata dallo Stato che ha emesso il titolo, le cui norme soltanto incidono sulla prescrizione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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