Cassazione, onere della prova e contestazione dell’altrui contestazione (Cass. civ. Sez. II n. 8473 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che abbia già affermato o negato un fatto nel proprio atto introduttivo non è tenuta a contestare l’altrui contestazione, poiché ha già esposto la propria posizione: la mancata contestazione non può essere costruita come gioco di specchi in cui prevale l’ultimo che contesta. Ne deriva che l’art. 115 cod. proc. civ. è falsamente applicato quando si ritenga provato il fatto costitutivo della domanda riconvenzionale solo perché la controparte non ha replicato a una deduzione dell’avversario. L’erronea applicazione della norma processuale si riflette sulla ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., perché grava su chi invoca la proprietà di beni contenuti in una cassetta di sicurezza della quale non è intestatario l’onere di dimostrare il proprio diritto alla restituzione.
Il Fatto
La vicenda origina da una successione ereditaria. Il Tribunale di Firenze aveva rigettato le domande dell’attrice, nominata erede universale, e accolto le domande riconvenzionali del convenuto, convivente della defunta, condannando la prima a restituire un armadio dipinto, un quadro e a pagare una somma di denaro. La Corte d’appello di Firenze ha confermato integralmente la decisione, respingendo anche l’eccezione di improcedibilità per tardiva instaurazione della mediazione delegata.
L’erede ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Il convenuto ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio e la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La ricorrente non censura la sentenza impugnata, ma sollecita una pronuncia “di interesse nazionale” sul carattere perentorio o ordinatorio del termine di mediazione delegata. La Corte ribadisce che, anche nel giudizio di legittimità, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole.
Il secondo motivo è inammissibile, perché non individua nella sentenza alcuna violazione dell’art. 588 cod. civ.: la sentenza ha rigettato le domande dell’erede sul presupposto che questi non avesse dimostrato che i beni rivendicati fossero compresi nell’eredità, con ciò restando nell’ambito di un errore di ricognizione del fatto, estraneo al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è accolto. La Corte rileva che la sentenza d’appello ha confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale sulla base dell’art. 115 cod. proc. civ., ritenendo provata l’esistenza di un appunto descrittivo dei beni solo perché l’attrice non aveva contestato tale deduzione. Ma la stessa sentenza dà atto che l’attrice aveva sempre sostenuto la propria proprietà su quanto contenuto nella cassetta di sicurezza. Da qui la falsa applicazione della norma processuale: come affermato dalla Cass. Sez. L n. 6183 del 2018, la contestazione dei fatti già affermati o negati nell’atto introduttivo non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione. Il processo si trasformerebbe altrimenti in un gioco di specchi in cui prevale l’ultimo che contesta.
L’errore si riverbera sull’art. 2697 cod. civ., poiché la sentenza non ha motivato in quali termini l’appunto e le modalità di apertura della cassetta dimostrassero la proprietà in capo al convenuto, che non ne era intestatario. L’onere della prova è stato così addossato a chi non ne era gravato.
Il quarto motivo è assorbito quanto ai preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la domanda, e inammissibile per il resto. Il quinto motivo è parimenti assorbito in parte e per il resto inammissibile, perché rivolto alla sentenza di primo grado. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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