Correzione errori materiali: nessuna condanna alle spese per difetto di soccombenza (Cass. civ. Sez. II n. 8471 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. non può procedersi alla liquidazione delle spese processuali, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. Il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa, non è diretto a incidere su un assetto di interessi in situazione di contrasto e difetta di una parte soccombente in senso proprio. Neppure il rigetto dell’istanza di correzione consente di individuare una soccombenza in capo al soggetto richiedente, poiché l’esito del procedimento non ne muta la natura. Avverso l’ordinanza che abbia statuito sulle spese del procedimento di correzione è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., trattandosi di statuizione decisoria e definitiva.

Il Fatto

Una società ha convenuto in giudizio due condomini davanti al Tribunale di Cagliari, chiedendo la restituzione di una porzione immobiliare ricevuta dai condomini per effetto di uno scambio di piccole superfici concluso nel 1998 dal suo dante causa, ovvero, in subordine, la nullità o la risoluzione del rapporto e la conseguente restituzione. La domanda è stata qualificata come rivendicazione ed è stata rigettata per mancato assolvimento dell’onere probatorio, non essendo stato provato né il diritto di proprietà della società, né quello del dante causa.

La Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello con sentenza n. 469 del 2019, confermando la decisione di primo grado. Ha poi rigettato, con separata ordinanza, l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla società in relazione alla statuizione sulle spese di lite, condannandola alla rifusione delle spese del procedimento di correzione. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambi i provvedimenti, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esamina le eccezioni relative alle modalità di costituzione dei condomini controricorrenti. Ritiene irrilevante che la copia notificata del controricorso non rechi la copia della procura speciale, essendo questa apposta a margine dell’originale depositato, e infondata la doglianza sulla relata di notifica. Accoglie invece il rilievo secondo cui né il controricorso né la successiva comparsa di costituzione di nuovo difensore danno conto di una autorizzazione assembleare o di una ratifica dell’operato dell’amministratore. Ne deriva l’inammissibilità della costituzione dei condomini, poiché l’amministratore può costituirsi e impugnare la sentenza sfavorevole senza preventiva autorizzazione, ma deve ottenere la ratifica dell’assemblea per evitare la pronuncia di inammissibilità.

Il primo motivo, con cui la società deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. Il capo impugnato della sentenza d’appello è conforme a quello di primo grado, sicché opera la preclusione prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni erano tra loro diverse; nella specie la diversità non è stata neppure allegata, essendosi la società limitata a censurare genericamente la decisione dei giudici di merito.

Il secondo motivo è invece ammissibile e fondato. La Corte ricorda che avverso l’ordinanza che, pronunciando ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., abbia condannato una parte alle spese del procedimento di correzione, è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, perché la statuizione ha carattere decisorio e definitivo. Nel merito, richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 29432 del 14.11.2024: nel procedimento di correzione degli errori materiali, di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere su un assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. Anche il rigetto dell’istanza non consente di individuare una soccombenza, non potendo l’esito del procedimento escluderne la natura amministrativa.

L’ordinanza impugnata è pertanto cassata senza rinvio nella parte in cui statuisce sulle spese. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte rileva la prevalente soccombenza della società ricorrente, ma esclude il diritto dei controricorrenti al rimborso, in quanto non validamente costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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