Revocazione equa riparazione: tardività esclude la conversione dell’atto (Cass. civ. Sez. II n. 8532 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’atto introduttivo irritualmente proposto con ricorso anziché con citazione può essere convertito solo se notificato tempestivamente. Ove l’impugnazione sia tardiva rispetto al termine perentorio di cui all’art. 327 cod. proc. civ., la conversione è preclusa, poiché la tardività opera come causa ostativa autonoma che impedisce qualsiasi sanatoria. Il giudice che rilevi la scadenza del termine non è tenuto a esaminare la questione della forma dell’atto, né a verificare la possibilità di conversione ai sensi dell’art. 159 cod. proc. civ.. La preclusione derivante dal termine non integra violazione degli artt. 24 e 111 Cost., né degli artt. 6 e 13 CEDU, trattandosi di termine perentorio connaturato all’ordinamento processuale.
Il Fatto
Con decreto del 30.06.2014 la Corte d’Appello di Roma, in composizione monocratica, aveva riconosciuto a numerosi ricorrenti la violazione del termine di durata ragionevole di una procedura fallimentare, liquidando l’indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001. Successivamente gli stessi soggetti avevano chiesto alla Corte d’Appello di Napoli l’indennizzo per l’ulteriore ritardo maturato fino al nuovo ricorso, ottenendo accoglimento con decreto del 12.03.2021.
Il decreto veniva impugnato dal Ministero della Giustizia e, in via incidentale, dai ricorrenti. La Corte d’Appello di Napoli, con decreto collegiale n. 2405/2022, accoglieva parzialmente entrambe le opposizioni. Avverso tale decreto i ricorrenti proponevano revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. con ricorso notificato il 12.05.2023. La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, essendo il decreto oggetto di revocazione depositato l’11.11.2022 e la notifica intervenuta oltre il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti censuravano l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ritenendo che la revocazione di un decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001 debba essere proposta con citazione e non con ricorso. Da tale premessa la Corte d’Appello aveva fatto discendere l’inammissibilità per tardività. I ricorrenti invocavano un’interpretazione dell’art. 400 cod. proc. civ. secondo cui innanzi al giudice adito con la domanda di revocazione si osservano le norme del procedimento instaurato davanti alla stessa autorità giudiziaria, ritenendo quindi corretta la scelta del ricorso.
La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile perché non attinge la ratio decidendi. La Corte d’Appello di Napoli non è giunta a discutere della possibile conversione dell’atto introduttivo, poiché si è limitata a rilevare la tardività dell’atto. Detta tardività, correttamente rilevata, esclude la possibilità di conversione ex art. 159 cod. proc. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 2907 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 23285 e 23286 del 2010.
Tale rilievo assorbe la questione della forma dell’atto. La tesi dei ricorrenti, secondo cui la revocazione deve seguire le forme e il rito del giudizio il cui provvedimento finale si vuole impugnare, non è scrutinabile, poiché il ricorso è stato notificato in un giorno successivo alla prescritta scadenza. La Corte esclude, inoltre, che la preclusione di accesso derivante dal termine perentorio dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. possa essere messa in discussione sotto il profilo della legittimità, dello scopo o del ragionevole rapporto di proporzionalità.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, con condanna della parte ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente. Si rileva incidentalmente che, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 115/2002, il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11915 del 2014.
Nota della Redazione
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