Società in house e obbligo di cooperazione rafforzato a tutela dell’affidamento (Cass. civ. Sez. III n. 13003 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società in house costituisce espressione della pubblica amministrazione controllante, pur restando soggetto giuridico distinto e non mero ufficio interno. Ne deriva che, nell’agire secondo il proprio oggetto statutario con strumenti civilistici, essa è gravata di un obbligo di cooperazione rafforzato a protezione dell’altrui affidamento, al pari dell’amministrazione da cui promana. Il principio che esclude la tutela contrattuale o precontrattuale di chi obliteri la propria ingiustificata ignoranza di norme inderogabili va coordinato con l’ipotesi in cui la controparte sia diretta emanazione dell’ente cui fanno capo le disposizioni urbanistiche: la portata di queste doveva essere conosciuta innanzi tutto dalla società comunale. La concorrente colpa del privato non elide il nesso causale della condotta dell’ente.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata e i suoi due soci convenivano davanti al Tribunale di Lucca una s.p.a. titolare di concessione demaniale marittima, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali per responsabilità precontrattuale e contrattuale, oltre al ristoro del danno all’immagine. Allegavano di avere costituito la società per realizzare un locale di somministrazione di alimenti e bevande a bordo di un’imbarcazione, di avere ricevuto rassicurazioni dalla convenuta e dagli uffici comunali, di avere stipulato un contratto di ormeggio e di avere incaricato un cantiere della costruzione del natante.

Il Comune, dopo una prima conclusione favorevole della Conferenza di servizi, aveva poi segnalato la necessità di un titolo edilizio, con sospensione della DIA; il ricorso al giudice amministrativo era stato respinto. La Viareggio Porto aveva comunicato la risoluzione del contratto per mancato avvio dell’attività. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, affermando la responsabilità precontrattuale della convenuta; la Corte di appello di Firenze riformava la decisione, rigettando la domanda. Ricorrono per cassazione la società e i soci.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso dei due soci, non risultando censurata la statuizione di appello secondo cui alla rifusione dei danni patrimoniali era legittimata solo la società, mentre le persone fisiche avevano chiesto danni non patrimoniali, rigettati per carenza di prova. Nel residuo merito, il primo motivo del ricorso principale è complessivamente fondato.

Il passaggio centrale muove dall’affermazione della Corte distrettuale secondo cui la società convenuta agiva iure privatorum. La Corte ritiene tale rilievo non dirimente: la decisione impugnata riconosce la natura di diritto pubblico della società, in quanto in house. Una pubblica amministrazione che agisce con strumenti civilistici resta pur sempre la stessa amministrazione che persegue finalità pubbliche.

Richiamando le Sezioni Unite n. 567 del 2024, la Corte ribadisce che il controllo analogo non è controllo gerarchico né assoluto, ma simile a quello sui servizi gestiti direttamente, con permanenza del profilo intersoggettivo tra società e amministrazione controllante. Ciò non esclude, per ragione logica, l’obbligo di cooperazione rafforzato che la società in house deve ritenersi avere, al pari dell’amministrazione da cui promana.

La Corte censura quindi la conclusione di appello secondo cui la conoscibilità delle norme del Piano Regolatore Portuale avrebbe eliso ogni nesso causale. La Conferenza di servizi si era dapprima conclusa in senso opposto alla necessità del permesso edilizio: ciò conferma una valutazione non de plano. La stessa Corte territoriale aveva ammesso che l’obbligo di diligenza della società in house non poteva comportare il totale esonero della controparte, implicando specularmente pari conclusione per l’ente.

Il principio di Cass. n. 10156 del 2016, secondo cui non si può reclamare tutela obliterando la propria ingiustificata ignoranza di norme inderogabili, va coordinato con la veste pubblica della controparte, chiamata per prima a conoscere la portata di quelle norme. La ricostruzione è coerente anche con la giurisprudenza CEDU in tema di legittima aspettativa. La Corte accoglie il primo motivo, assorbe gli altri e il ricorso incidentale, cassa con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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