Interpello disapplicativo impugnabile e norme fondi immobiliari antielusive (Cass. civ. Sez. V n. 8535 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973 ha natura provvedimentale e non di semplice parere, con la conseguenza che è autonomamente e immediatamente impugnabile dinanzi al giudice tributario. È sufficiente che l’Amministrazione abbia esaminato la richiesta e l’abbia respinta nel merito, anche sotto la formula dell’inammissibilità, perché la risposta integri una compiuta pretesa tributaria. I commi 3-bis e 4-bis dell’art. 32 del d.l. n. 78/2010 perseguono una finalità antielusiva, ponendo a carico dei partecipanti non istituzionali una presunzione legale relativa di elusione, superabile con la prova dell’assenza di intento elusivo. Il diniego, peraltro, non preclude al contribuente la piena tutela avverso l’eventuale avviso di accertamento.
Il Fatto
Il contribuente presentava al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, istanza di disapplicazione dei commi 3-bis e 4-bis dell’art. 32 del d.l. n. 78/2010, in materia di fondi comuni d’investimento immobiliare. Sosteneva di detenere, con alcuni familiari, una quota inferiore al 5 per cento del patrimonio del fondo, mentre quella complessiva del gruppo superava la soglia; assumeva l’assenza di alcun frazionamento artificioso, essendovi piena corrispondenza tra titolarità giuridica e riferibilità economica delle quote.
L’istanza era dichiarata inammissibile. Il contribuente impugnava il provvedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso, escludendo sia l’imposta sostitutiva del 5 per cento sia l’imposizione per trasparenza. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, rigettando l’appello dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, con i quali l’Agenzia contestava il difetto di legittimazione passiva della Direzione provinciale, sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza del ricorso, non risultando trascritto l’atto introduttivo del giudizio di merito. Nel merito, la censura è comunque infondata: per costante giurisprudenza gli uffici periferici non hanno autonoma soggettività rispetto all’Agenzia, cosicché le sentenze tributarie producono effetti direttamente nella sfera giuridica dell’ente e non del singolo ufficio.
Il terzo e il quarto motivo, scrutinati congiuntamente, riguardano l’impugnabilità del diniego di disapplicazione. La Corte richiama l’art. 37-bis, comma 8, del d.p.R. n. 600/1973 e ripercorre l’evoluzione nomofilattica: dapprima l’atto era assimilato al diniego di agevolazione ex art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992; in seguito, esclusa l’equiparabilità tra agevolazione e disapplicazione, si è ammessa un’interpretazione estensiva del catalogo degli atti impugnabili, ricomprendendovi ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
La risposta all’interpello disapplicativo è quindi qualificata come provvedimento, e non come parere non vincolante: essa incide sulla condotta che l’istante deve tenere in sede dichiarativa. Resta fermo che l’omessa impugnazione non pregiudica il contribuente e che la risposta positiva vincola l’Amministrazione in virtù della tutela dell’affidamento.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che la formula dell’inammissibilità non tragga in inganno: la richiesta era stata esaminata e respinta nel merito, sul rilievo che le disposizioni avevano funzione di norme di sistema e non antielusive. Essendo i soli requisiti a pena di inammissibilità quelli dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 259/1998, ogni altra ragione ostativa integra un sostanziale rigetto dell’interpello.
Il quinto motivo è infine infondato: i commi 3-bis e 4-bis dell’art. 32 del d.l. n. 78/2010 hanno finalità antielusiva, introducendo una presunzione legale relativa di elusione superabile con la prova contraria. Il ricorso è respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese e prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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