Interventore adesivo parte del giudizio e prova degli obblighi informativi dell’intermediario (Cass. civ. Sez. I n. 17162 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interventore adesivo, che abbia azionato una propria autonoma pretesa, assume la veste di parte del giudizio, con la conseguenza che può essere condannato alla rifusione delle spese in caso di soccombenza, restando irrilevante la declaratoria di inammissibilità dell’intervento, che postula anch’essa la qualità di parte. In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente dell’ordine di acquisto contenente l’espressa segnalazione di inadeguatezza dell’operazione vale a far presumere l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 21, comma 1, lett. a) e b), d. Lgs. n. 58/1998 e dagli artt. 27 e 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998. Tale presunzione può essere superata solo dall’allegazione, da parte del cliente, dello specifico dovere informativo rimasto inadempiuto, sorgendo in tal caso nuovamente l’onere probatorio dell’intermediario.

Il Fatto

Due risparmiatori hanno convenuto in giudizio la società di intermediazione chiedendo la risoluzione di due contratti di investimento e la restituzione della somma versata, oltre al risarcimento dei danni. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la risoluzione dei contratti e condannando la società alla ripetizione della somma.

La Corte d’appello ha poi accolto il gravame della società, ritenendo assolti gli obblighi informativi per effetto della sottoscrizione, da parte dei clienti, della clausola recante la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione, e ha riformato la regolamentazione delle spese anche nei confronti degli intervenuti. I clienti, insieme agli eredi di altro intervenuto, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la condanna alle spese degli intervenuti nel giudizio di primo grado, che i ricorrenti assumono non essere mai divenuti parti. La Corte respinge la censura richiamando il principio, già affermato, secondo cui l’interventore adesivo diventa parte del giudizio e può essere condannato alle spese in caso di soccombenza. Nel caso concreto l’intervento aveva carattere autonomo, avendo gli intervenuti azionato una propria pretesa, e il giudice di prime cure aveva già statuito, sia pure in rito, sulle relative domande.

Da qui l’obbligo del giudice di regolare le spese anche in relazione all’intervento. La decisione di condanna, fondata sulla piana applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non richiedeva ulteriore motivazione, sussistendo semmai un onere argomentativo soltanto nell’ipotesi di non integrale applicazione della medesima norma.

Il secondo motivo, con cui si deduceva l’inammissibilità di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., è dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.: il ricorso richiama genericamente gli atti del merito senza riprodurne il contenuto essenziale né localizzare gli atti difensivi. Analoga sorte tocca alla censura di motivazione apparente, che si risolve in un sindacato di merito.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c., poiché la Corte territoriale si è conformata all’orientamento consolidato: la sottoscrizione dell’ordine con segnalazione di elevata rischiosità fa presumere l’adempimento informativo, salvo che il cliente alleghi lo specifico dovere inadempiuto. I ricorrenti non hanno indicato quale informazione sarebbe stata omessa, contestando peraltro in fatto la qualificazione di investitori non inesperti.

Il quarto e il quinto motivo, relativi al conflitto di interessi e all’assenza del contratto quadro, sono parimenti inammissibili: le questioni non risultano affrontate nella decisione impugnata e i ricorrenti non hanno indicato gli specifici atti in cui le avrebbero dedotte. La rilievo d’ufficio della nullità è escluso perché postulerebbe nuovi accertamenti in fatto. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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