Procura alle liti nulla in appello: obbligo di rilievo e rinnovo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8561 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di regolare procura alle liti per difetto di autenticazione digitale della copia informatica della procura conferita su supporto cartaceo non giustifica la dichiarazione di contumacia della parte. Il giudice, rilevata la nullità della procura, deve provvedere ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, concedendo termine per la rinnovazione. L’omesso esercizio di tale potere integra error in procedendo che determina la nullità della sentenza, da cassare con rinvio restitutorio.
Il Fatto
Gli eredi di un portiere defunto agiscono in giudizio contro il condominio datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato versamento della contribuzione previdenziale, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. Il Tribunale riconosce in parte la pretesa; la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, accoglie la domanda riducendone l’importo, ma dichiara la contumacia degli appellati per un vizio della procura. Avverso la sentenza il condominio ricorre per cassazione con tre motivi; gli eredi resistono con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, logicamente preliminare. Gli eredi contestano la dichiarazione di contumacia, sostenendo che la procura era stata validamente conferita in forma cartacea con sottoscrizione autenticata dal difensore, mentre la copia informatica era stata depositata telematicamente con la firma digitale necessaria.
Il motivo è fondato, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate: la Corte le rileva d’ufficio secondo il principio iura novit curia. Nel caso di specie vi fu costituzione in via telematica, ma la copia informatica della procura su supporto cartaceo non fu autenticata con firma digitale, come prescritto dall’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.
Tale difetto, osserva la Corte, non poteva condurre alla dichiarazione di contumacia degli appellati. Il giudice di merito avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, rilevando la nullità della procura e concedendo termine per la rinnovazione della stessa, così sanando il vizio e consentendo alla parte di esercitare pienamente il diritto di difesa.
L’omesso esercizio di quel potere integra un error in procedendo che travolge la sentenza. Il ricorso incidentale va pertanto accolto, con assorbimento dei tre motivi del ricorso principale, restando la pronuncia di merito caducata dalla nullità processuale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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