Onere della prova del licenziamento orale e omesso esame di fatto decisivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14281 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del licenziamento intimato oralmente, grava sul lavoratore che alleghi l’estromissione l’onere di provare che essa sia imputabile alla volontà datoriale, non potendo tale prova evincersi dalla mera comunicazione della cessazione anticipata del rapporto, atto neutro. Il ricorso per cassazione non può risolversi in una critica dell’apprezzamento probatorio operato dal giudice di merito, riservato a quest’ultimo. È, inoltre, inammissibile il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. che deduca l’omesso esame non di un fatto storico, principale o secondario, ma di un complesso di circostanze, di elementi istruttori o di mere deduzioni difensive, già comunque considerati dal giudice.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, aveva rigettato la domanda del lavoratore volta alla declaratoria di illegittimità del recesso e al risarcimento del danno, ritenendo non provata l’estromissione imputabile alla volontà datoriale. La Corte territoriale aveva valorizzato, in particolare, la natura neutra della comunicazione di cessazione anticipata del rapporto e la mancata articolazione di prova testimoniale sulla circostanza dell’inibizione all’accesso al luogo di lavoro.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per l’errata allocazione dell’onere probatorio; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’immediata sostituzione del ricorrente con altro lavoratore presso il medesimo punto vendita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato i principi in tema di onere della prova nel caso in cui il lavoratore impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta, richiamando il precedente di Cass. n. 3822/2019. Ha quindi rilevato che il ricorrente, pur individuando la parte della sentenza oggetto di impugnazione, non aveva contestato gli specifici principi di diritto enunciati dalla Corte di merito, limitandosi a proporre una propria rilettura dei fatti di causa, essenzialmente basata sulle tesi del giudice di prime cure. Tale operazione non è consentita in sede di legittimità, ove l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove sono riservati al giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento, espresso anche dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, Sezioni Unite n. 19881/2014 e Sezioni Unite n. 20399/2019, secondo cui il vizio di omesso esame di un fatto storico ricorre solo quando il fatto, la cui esistenza risulti dagli atti, abbia carattere decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti. Ha precisato che non integrano tale vizio le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori in quanto tali, una moltitudine di fatti e circostanze, ovvero le domande e le eccezioni proposte nel giudizio di merito.
Nella specie, la seconda censura deduceva l’omessa considerazione non di un singolo fatto storico, ma di un complesso di circostanze e di prove orali e documentali, concernenti la sostituzione del lavoratore e la permanenza in attività del punto vendita. Elementi, questi, che il giudice d’appello aveva comunque preso in considerazione nella propria valutazione. Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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