Fideiussore persona fisica non consumatore se legato alla società garantita (Cass. civ. Sez. I n. 8669 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore persona fisica non è qualificabile come consumatore per il solo fatto che il debitore garantito sia un professionista. La qualifica va esclusa quando il garante abbia agito per scopi estranei alla propria sfera privata, in presenza di un collegamento funzionale con la società garantita, quale l’amministrazione della stessa o una partecipazione non trascurabile al suo capitale. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina consumeristica, compresa la norma processuale che individua il foro esclusivo del consumatore. In tema di usura, il superamento del tasso soglia rileva solo se sussiste al momento della pattuizione; la cd. usura sopravvenuta è irrilevante, salvo che la banca modifichi unilateralmente il tasso ai sensi dell’art. 118 TUB, ipotesi in cui il tasso va nuovamente scrutinato con riferimento al tasso soglia vigente al momento della nuova pattuizione. La fideiussione omnibus “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale è parzialmente nulla, ma l’estensione della nullità all’intero contratto richiede la prova, a carico dell’interessato, dell’interdipendenza delle restanti clausole.
Il Fatto
La banca ottenne dal tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e del suo fideiussore, persona fisica, per il saldo negativo di conto corrente e per l’esposizione residua di un mutuo chirografario. Il garante propose opposizione, che fu rigettata; la Corte di appello di Milano confermò la decisione, escludendo la sua qualifica di consumatore e respingendo le domande di nullità e di estinzione delle fideiussioni omnibus, oltre alle contestazioni sull’an e sul quantum del credito.
Il garante ricorse per cassazione con sei motivi, dolendosi in particolare del diniego della qualità di consumatore e della mancata rimessione della questione alle Sezioni Unite, della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, del rigetto dell’istanza di consulenza tecnica contabile, dell’omesso esame dell’usura, della disciplina del TAEG e della nullità della clausola parametrata all’Euribor. La banca resistette e propose ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama la giurisprudenza europea (decisioni C-74/15 e C-534/15), che ha superato l’automatismo tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, e le Sezioni Unite n. 5868 del 2023, secondo cui il fideiussore persona fisica non è professionista “di riflesso”. Il giudice nazionale deve però verificare se il garante abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o per scopi privati. Nel caso concreto il garante era socio di maggioranza della società debitrice e suo amministratore unico da lungo tempo: il collegamento funzionale è provato e la fideiussione risulta strettamente funzionale all’operatività della società. La qualifica di consumatore va quindi esclusa, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina processuale.
Sul secondo motivo, relativo alla nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 41994 del 2021: la fideiussione “a valle” è parzialmente nulla, salvo che emerga una diversa volontà delle parti. Spetta a chi invoca la caducazione totale provare l’interdipendenza delle restanti clausole. Le fideiussioni in esame erano state stipulate nel 2006 e nel 2015: poiché l’accertamento della Banca d’Italia risale al 2005, era onere del ricorrente dimostrare la persistenza dell’intesa in epoca successiva e la sua incidenza sul contratto, onere rimasto inadempiuto.
Quanto all’estinzione ex art. 1957 cod. civ., la Corte ribadisce che si tratta di eccezione in senso proprio, da sollevare tempestivamente in primo grado: il ricorrente non ha allegato di averla formulata. Il terzo motivo, sull’omessa ammissione della consulenza, è inammissibile per la doppia conforme in fatto, che preclude il sindacato sul punto.
Sull’usura, la Corte ricostruisce i principi delle Sezioni Unite n. 24675 del 2017, estendendoli al conto corrente: solo la pattuizione originaria rileva, mentre la variazione del tasso variabile dipende dalla pattuizione iniziale. Diverso è il caso della modifica ex art. 118 TUB, che costituisce nuova pattuizione e impone un nuovo scrutinio. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente non ha indicato il tasso originario, i periodi delle variazioni e i tassi soglia applicabili.
Gli ultimi motivi sono inammissibili: il TAEG è mero indicatore del costo complessivo e non incide sulla validità delle clausole; la questione Euribor è stata risolta dal giudice di merito con una ratio non impugnata. Il ricorso principale è respinto e quello incidentale condizionato resta assorbito.
Nota della Redazione
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