Mutuo solutorio: valido il titolo esecutivo anche senza effettivo spostamento di denaro (Cass. civ. Sez. I n. 8670 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito su conto corrente. Non rileva in contrario che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Il cd. mutuo solutorio non è figura contrattuale atipica, ma valido mutuo tipico, e, in presenza dei requisiti dell’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo. Lo scopo del finanziamento, anche in caso di mutuo fondiario, esula dalla causa del contratto.

Il Fatto

Il contribuente e la coniuge convennero la banca davanti al Tribunale di Teramo per far dichiarare la nullità di un’apertura di credito e di un contratto di mutuo, stipulato solo formalmente come fondiario, ma in realtà imposto dall’istituto per ridurre presunte passività del conto corrente della società di cui il primo era amministratore. Le somme sarebbero state destinate al ripianamento di debiti inesistenti, con conseguente nullità per difetto o illiceità della causa, oltre alla richiesta di ripetizione dell’indebito.

Riunite due controversie, il tribunale dichiarò la nullità di alcune clausole del conto corrente e del mutuo, accogliendo l’opposizione all’esecuzione. La Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma, rigettò la domanda di nullità del mutuo e l’opposizione a precetto, sull’assunto dell’irrilevanza del collegamento tra mutuo e risanamento del conto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5841 del 2025, che ha risolto il contrasto sul cd. mutuo solutorio, e ne condivide integralmente le argomentazioni. Secondo l’art. 1813 cod. civ., il mutuo è contratto reale che si perfeziona con la consegna della res; tale consegna non richiede la materialità, ma la messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, che si realizza con l’accredito sul conto corrente.

La Corte chiarisce che l’accredito non è una mera operazione contabile, ma determina un effetto economico e giuridico reale, costituendo posta attiva del patrimonio dell’intestatario e mutandone la situazione creditoria. L’atto dispositivo successivo, ossia l’impiego delle somme, è elemento esterno alla fattispecie legale e non ne condiziona il perfezionamento. La destinazione solutoria, per quanto immediata, non integra un vizio di causa né un pactum de non petendo.

La Corte esclude che il mutuo fondiario, caratterizzato dal finanziamento garantito da ipoteca di primo grado con limite di finanziabilità dell’80% del valore dell’immobile ex art. 38 t.u.b., sia un mutuo di scopo: lo scopo del finanziamento esula dalla causa, rappresentata dall’immediata disponibilità di denaro e dall’obbligo di restituzione. Eventuali abusi dell’istituto trovano rimedio nella revocatoria o nella simulazione, non nella nullità.

Su tali basi, il primo motivo, che lamentava l’omessa pronuncia sul difetto di causa, è infondato; il secondo, sull’apparenza della motivazione, è comunque inidoneo a provocare cassazione; il terzo, sull’omesso esame del fatto decisivo, è infondato, avendo la corte distrettuale esaminato, sebbene implicitamente, il collegamento negoziale; il quarto è infondato per le stesse ragioni. Il quinto motivo, sulla ripetizione degli interessi, resta assorbito.

La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese di lite, dandosi atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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