Nullità negoziale rilevabile d’ufficio solo sui fatti già allegati (Cass. civ. Sez. I n. 8668 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale nel giudizio di appello e in quello di cassazione è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati dalle parti. Il potere officioso del giudice non consente di supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale, né di procedere ad accertamenti fattuali nuovi, pena la violazione del principio del contraddittorio. Ove i fatti costitutivi della dedotta nullità non risultino già tempestivamente dedotti in toto, il giudice non può rilevarla d’ufficio. La memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte.

Il Fatto

Una banca ottenne, nel 2011, un decreto ingiuntivo nei confronti di una debitrice, professionista, per il pagamento di una somma derivante da contratti di finanziamento e di conto corrente. L’opposizione proposta dalla debitrice fu respinta dal Tribunale di Roma con sentenza del 6 dicembre 2017.

Anche il gravame contro tale decisione fu disatteso dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 18 ottobre 2022, che ritenne provato il credito, inammissibile la deduzione della mancata dazione della somma mutuata perché formulata per la prima volta in appello, legittimo il recesso della banca per insussistenza del merito creditizio e condannò l’appellante per lite temeraria. La debitrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ribadito integralmente la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., rimarcando che i primi due motivi sono diretti contro la sentenza di primo grado, senza indicazione della proposizione di motivi di appello sui corrispondenti pretesi vizi, e che il terzo motivo è manifestamente inammissibile perché non si inquadra nella norma invocata.

Quanto alla composizione monocratica in luogo di quella collegiale del tribunale, la Corte ha richiamato Cass. n. 9224 del 2023: all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è applicabile, per il rinvio dell’art. 50-quater cod. proc. civ., il regime della nullità di cui all’art. 161, comma 1, cod. proc. civ., con la conseguenza che il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione, senza che l’impugnazione produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice.

La ricorrente, pur avendo chiesto la decisione del ricorso ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., non si è confrontata con le argomentazioni della proposta, prospettando in memoria una ragione di impugnazione diversa e come tale inammissibile. La Corte ha ricordato che il potere officioso di rilievo della nullità contrattuale, affermato dalle Sezioni Unite n. 26242 del 2014 e ribadito da successive pronunce, deve essere applicato rispettando le regole generali del processo civile e la relativa tempistica.

La rilevabilità officiosa è dunque circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Poiché la sentenza impugnata ha accertato che la deduzione sulla mancata prova della dazione della somma costituiva censura nuova, svolta per la prima volta in appello, e tale affermazione è rimasta priva di specifica censura, la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente allegare i fatti costitutivi del vizio negoziale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Il giudizio è stato definito in conformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., con condanna della ricorrente, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dalla previsione legale. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *