Fideiussione e concordato: decadenza evitata solo con azione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 8733 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore garantito da fideiussione che non proponga, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, un’azione giudiziale di cognizione o esecutiva nei confronti del debitore principale o del fideiussore decade dal diritto verso il garante, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. Nel caso in cui il debitore principale abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, la scadenza dell’obbligazione coincide con la presentazione della domanda, per il richiamo operato dall’art. 169 l.fall. all’art. 55 l.fall. Non integrano valida “istanza” l’inserimento del credito nell’elenco dei creditori di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., la relazione del commissario giudiziale, la partecipazione all’adunanza dei creditori e neppure l’atto stragiudiziale di precetto non seguito dall’esecuzione. Il termine è però impedito dal riconoscimento del diritto proveniente dal fideiussore, ai sensi dell’art. 2966 cod. civ., e la mancata ammissione della prova testimoniale su un fatto decisivo integra vizio di motivazione ex art. 132 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un creditore aveva erogato un finanziamento a una società, ottenendo da un terzo una fideiussione a garanzia della restituzione. Il debitore principale presentava domanda di ammissione al concordato preventivo e il credito veniva inserito nell’elenco allegato alla domanda. Il creditore agiva poi in giudizio contro il fideiussore per ottenere il pagamento dell’importo garantito.
Il Tribunale respingeva la domanda, rilevando la decadenza dalla garanzia per decorso del termine semestrale. La Corte d’Appello rigettava il gravame, escludendo sia il riconoscimento del debito da parte del debitore principale, sia la rinuncia del fideiussore alla decadenza. Il creditore ricorreva per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto tra art. 1957 cod. civ. e procedura concordataria. Il creditore ha l’onere di agire prontamente per l’adempimento e di coltivare l’azione; la ratio del termine è evitare che il garante resti esposto all’aumento indiscriminato degli oneri per l’inerzia del creditore. Il dies a quo coincide con la data di presentazione della domanda di concordato preventivo.
L’istanza del creditore deve necessariamente essere giudiziale, cioè un mezzo di tutela processuale volto all’accertamento e al soddisfacimento della pretesa, indipendentemente dal suo esito. Non valgono, dunque, la notifica di un atto stragiudiziale né il precetto non seguito dall’esecuzione. L’ammissione al concordato non libera il creditore dall’onere, perché l’art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni esecutive, non quelle di accertamento e condanna.
Neppure l’inserimento del credito nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall. o nella relazione del commissario è equipollente all’accertamento giudiziale: tali annotazioni attribuiscono unicamente il diritto di voto. Coerente è il richiamo al principio per cui la partecipazione all’adunanza dei creditori non costituisce domanda giudiziale.
La Corte accoglie invece il quinto e il sesto motivo. L’art. 2966 cod. civ. si applica al termine dell’art. 1957 cod. civ., materia disponibile: la decadenza è impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dal soggetto contro cui va fatto valere, ossia dal fideiussore, non dal debitore principale. Il riconoscimento può manifestarsi anche con comportamento concludente, come la richiesta di dilazione.
Il creditore aveva dedotto prova testimoniale e interrogatorio formale su un capitolo concernente il riconoscimento del debito da parte del garante, con richiesta di astenersi da iniziative giudiziarie. La Corte territoriale aveva respinto le istanze definendole generiche e irrilevanti in ragione di un non meglio precisato coacervo probatorio. Tale motivazione è apparente: la richiesta di prova non era inammissibile e la sua reiezione immotivata viola il minimo costituzionale, integrando un vizio ex art. 132 cod. proc. civ. che non incontra la preclusione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
La Corte rigetta invece il settimo e l’ottavo motivo, perché l’accollo del debito di una società riferibile al creditore verso altra società riferibile al garante non integra riconoscimento del debito fideiussorio, e le ulteriori prove orali vertono su circostanze non concludenti. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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