Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove di merito (Cass. civ. Sez. I n. 17144 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è perimetrato entro il “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. È pertanto inammissibile il ricorso che, dietro l’apparente deduzione di vizi motivazionali, di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti storici riservata al giudice di merito. Il motivo che non rispetta il canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ., omettendo la riproduzione essenziale degli atti e la loro localizzazione, preclude l’esercizio del potere di esame diretto degli atti. Ove la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome e idonee a sorreggerla, l’infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre.

Il Fatto

Il ricorrente aveva contratto nel 2010 un contratto di mutuo destinato a estinguere il debito residuo di un precedente rapporto di apertura di credito con la stessa banca. Deduceva che, nel 2005, l’istituto aveva eseguito un bonifico su un conto diverso da quello indicato, permettendo a terzi di impossessarsi della somma. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di risarcimento e risoluzione, il Tribunale aveva respinto entrambe.

La Corte d’appello aveva confermato, dichiarando inammissibili alcune deduzioni nuove e ritenendo provato che il bonifico era stato eseguito in conformità agli ordini sottoscritti dal ricorrente. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo vizi motivazionali, violazione di norme processuali e sostanziali e omessa pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi e li dichiara tutti inammissibili. Quanto al primo, rileva che il giudizio d’appello, instaurato nel 2019, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 348-ter cod. proc. civ., non essendosi la decisione distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado. Il motivo, nel dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, risulta radicalmente inammissibile.

La Corte esclude che la motivazione sia illogica. Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sez. I n. 7090 del 2022, ribadisce che il sindacato di legittimità è circoscritto al “minimo costituzionale” e che nessuno dei vizi configurabili è ravvisabile. Il motivo non evidenzia un difetto argomentativo, ma sollecita un sindacato sulla valutazione delle prove, riservata al giudice del merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva il mancato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ., che preclude l’esame diretto degli atti. Osserva inoltre che l’affermazione censurata costituisce una ratio decidendi supplementare e ipotetica: la ragione autonoma della decisione è l’assenza di prova delle allegazioni e la presenza di prova contraria, censurata con il primo mezzo. La definitività di tale ragione rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure sulle altre.

Il terzo motivo è inammissibile per la grave carenza di specificità: non emerge se l’irragionevolezza dell’investimento fosse riferibile a un contratto di gestione di portafoglio o a diverso profilo del rapporto. Il richiamo all’art. 1176 cod. civ., riferito all’esecuzione del bonifico, non poteva essere traslato a un tema anteriore, introducendo una pretesa diversa da quella fatta valere. Il quarto motivo, mera reiterazione del primo, è inammissibile perché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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