Omessa produzione della relata di notifica e improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 5617 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un “fatto processuale” che, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., la copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero le copie dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notifica a mezzo PEC). L’omessa produzione della relata di notifica comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, che deve essere rilevata d’ufficio e non può essere sanata dalla mancata contestazione della controparte, né dalla successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., né dal mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio. La sanzione dell’improcedibilità, funzionale alla verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione, è compatibile con il diritto di accesso al giudice e non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.

Il Fatto

La società e quattro fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su istanza dell’istituto di credito, contestando la debenza del saldo passivo di un conto corrente e deducendo l’illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici e commissioni, nonché la decadenza della banca dalla possibilità di far valere le garanzie prestate. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello, pronunciando sul gravame, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della corte territoriale, la società e i fideiussori proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, dichiarando che il provvedimento impugnato era stato loro notificato a mezzo PEC e che l’impugnazione era quindi tempestiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, rilevava d’ufficio una questione di rito, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La parte ricorrente, pur affermando l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, non aveva infatti depositato la relativa relazione di notificazione, essendosi limitata a produrre la copia autentica del provvedimento, non corredata dalle ricevute di spedizione e ricezione del messaggio PEC.

La Corte, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, ha precisato che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso, lungi dall’essere un’indicazione meramente informativa, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, gravandola dell’onere di provare l’effettiva e tempestiva notificazione tramite il deposito della relata. L’omissione di tale adempimento, che impedisce alla Suprema Corte la verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione a tutela del giudicato formale, non può essere sanata dalla mancata contestazione della controparte, né da una successiva produzione.

Con specifico riguardo alla disciplina della notificazione telematica, la Corte ha escluso l’estensibilità dei principi affermati da Sezioni Unite n. 22438 del 2018 e Sezioni Unite n. 8312 del 2019, dettati per le ipotesi di mancata attestazione di conformità delle copie analogiche, non sovrapponibili alla fattispecie in esame, in cui difetta radicalmente la produzione della relata di notifica. Ha altresì chiarito che la sanzione non è evitabile nemmeno quando la copia della sentenza notificata sia presente nel fascicolo d’ufficio, atteso che tale inserimento non avviene su iniziativa dell’ufficio ma della parte, in un momento successivo alla definizione del giudizio.

Infine, la Corte ha escluso che l’improcedibilità potesse essere scongiurata considerando la data di mera pubblicazione della sentenza impugnata, risultando la notifica del ricorso perfezionata oltre il termine di sessanta giorni da tale data. La declaratoria di improcedibilità, ha concluso la Corte, può essere pronunciata senza necessità di stimolare il contraddittorio, poiché il rilievo di questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità non è soggetto al divieto di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e non integra una violazione dell’art. 6 CEDU.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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