ABF, decisione n. 4719/2026: cessione del quinto estinta con il TFR per cessazione del lavoro, il rimborso resta dovuto
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 4719 del 26 maggio 2026 (seduta del 6 maggio 2026) — Pres. Tina, Rel. Modica.
I fatti
Il ricorrente aveva sottoscritto, in data 16 novembre 2023, un contratto di cessione del quinto dello stipendio, disciplinato dalla nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB successiva alle riforme del 2021 e del 2023. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro — non per volontà del cliente — il finanziamento veniva estinto anticipatamente alla rata 16 di 48, mediante utilizzo del TFR maturato (€ 6.017,31), versato il 10 luglio 2026. Il cliente chiedeva quindi il rimborso delle componenti di costo non maturate.
La decisione
L’intermediario si opponeva al rimborso invocando le proprie condizioni generali di contratto, le quali escludevano l’applicabilità dell’art. 125-sexies TUB nei casi di estinzione anticipata derivante da cessazione del rapporto di lavoro o da decadenza dal beneficio della rateizzazione ai sensi del D.P.R. 180/1950, sostenendo che in tali ipotesi il rimborso non sarebbe dovuto.
Il Collegio respinge questa impostazione, richiamando l’orientamento ormai consolidato secondo cui il diritto al rimborso delle componenti di costo non maturate sussiste anche quando l’estinzione anticipata avvenga tramite l’utilizzo del TFR maturato dal lavoratore, poiché si tratta comunque di somme di pertinenza del cliente e non di un evento che possa essere equiparato, ai fini della disciplina di settore, a un mancato pagamento imputabile al debitore (richiama Collegio di Milano dec. 11932/2024 e Collegio di Palermo dec. 2342/2024).
L’estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, ancorché conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro e realizzata mediante l’utilizzo del trattamento di fine rapporto, non priva il cliente del diritto al rimborso delle componenti di costo non maturate previsto dall’art. 125-sexies TUB, trattandosi pur sempre di somme di pertinenza del lavoratore impiegate per l’estinzione del debito.
Quanto al criterio di calcolo, il Collegio applica il criterio del costo ammortizzato, ritenuto residuale in assenza, nel contratto post-2021, di un’indicazione chiara e univoca del criterio di calcolo da adottare. Applicando tale criterio, il Collegio quantifica in € 273,38 (arrotondato a € 273,00) l’importo dovuto per le voci di istruttoria (€ 87,25) e commissioni di intermediazione (€ 186,13), importo inferiore ai € 376,00 richiesti dal ricorrente, il quale aveva erroneamente applicato un criterio di proporzionalità lineare basato sul pro rata temporis.
L’esito
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, condannando l’intermediario al pagamento di € 273,00, oltre interessi legali, oltre a € 200,00 quale contributo alle spese della procedura in favore del Fondo gestito da Banca d’Italia e € 20,00 in favore del ricorrente. Vengono invece respinte le domande relative a presunte quote eccedenti (non adeguatamente provate) e al rimborso delle spese legali sostenute, in quanto relative a un ricorso dai contenuti sostanzialmente seriali.
Perché questa decisione conta, in pratica
Una conferma preziosa per tutti i clienti che, dopo la perdita del lavoro, si vedono trattenere l’intero TFR per l’estinzione della cessione del quinto: la banca non può opporre clausole contrattuali che escludano il rimborso in questi casi. Il diritto alla restituzione delle componenti di costo non maturate resta fermo, a prescindere dalla causa dell’estinzione anticipata e dal mezzo con cui essa viene realizzata.