Motivazione contraddittoria e vizio di ultrapetizione nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 8916 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria, è affetta da nullità la motivazione che, dopo aver accolto la prospettazione dell’appellante su una questione preliminare, ometta l’esame del merito e tuttavia rigetti il gravame: il contrasto irriducibile tra premessa e conclusione rende la decisione meramente apparente e integra la violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Nel processo tributario, peraltro, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire le ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, purché il dissenso investa la decisione nella sua interezza.
Il Fatto
Una società, in fallimento, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava, per l’anno 2014, maggiore IVA, IRAP, IRES e sanzioni, per un importo complessivo di euro 367.791,00 oltre interessi. La pretesa si fondava su un processo verbale di constatazione che contestava operazioni infragruppo e meccanismi di compensazione, con retribuzioni sproporzionate e anti-economicità gestionale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per la violazione del principio del contraddittorio, avendo il verbale ricevuto consegna a un soggetto diverso dall’amministratore. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva il contraddittorio correttamente instaurato. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; la contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo con cui si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Richiamando l’orientamento secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, i giudici di piazza Cavour rilevano che il vizio sussiste quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti.
Nel caso esaminato, la sentenza impugnata accoglie il motivo di appello dell’Agenzia, ma non esamina il merito della controversia e rigetta il gravame, compensando le spese per la pretesa novità della questione. Tale esito è inconciliabile con la premessa, poiché l’accoglimento della prospettazione dell’appellante avrebbe dovuto condurre a riformare la decisione di primo grado, non a rigettare l’appello.
Né a giustificare la conclusione può valere l’apodittica affermazione che “nessuna doglianza rimasta assorbita in primo grado è stata riproposta”. La Corte ricorda che nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire le stesse ragioni dedotte in primo grado, essendo necessario che il dissenso investa la decisione nella sua interezza e che le ragioni di censura siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci.
Il Collegio valorizza, infine, il contenuto del ricorso, da cui emerge che l’Agenzia, con l’appello devolutivo, aveva riproposto anche questioni di merito. Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata è insanabilmente contraddittoria: accoglie l’appellante sulla questione preliminare, non decide il merito, ma rigetta comunque l’appello.
La fondatezza del primo motivo assorbe il secondo, relativo al contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l’esame del merito e delle questioni assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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