Agevolazioni prima casa: impossidenza provata solo se le altre abitazioni sono inidonee (Cass. civ. Sez. V n. 15502 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni prima casa, il requisito dell’impossidenza di altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare non è escluso dalla proprietà di altri appartamenti, ove il contribuente deduca e dimostri che essi non siano concretamente idonei, per dimensioni e complessive caratteristiche, a soddisfare le proprie esigenze abitative. L’inidoneità rileva sotto il profilo oggettivo e soggettivo e la relativa prova grava sul contribuente. L’accertamento sulla sussistenza di altre abitazioni idonee costituisce valutazione di merito, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. In presenza di doppia conforme, il ricorso fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la revoca delle agevolazioni prima casa in materia di imposta di registro. Il contribuente aveva acquistato un immobile dichiarando di non essere titolare esclusivo di diritti di proprietà su altra casa adeguata alle proprie esigenze abitative. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la sussistenza del requisito, rilevando il possesso di numerose altre unità immobiliari risultanti dalla dichiarazione fiscale.
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio limitatamente alla parte in cui erano state escluse le sanzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, con il quale il ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe preteso la prova dell’impossidenza già in sede di stipula dell’atto notarile. La doglianza è infondata: dalla lettura della decisione emerge che il giudice di merito ha rilevato l’assenza di prova nel giudizio, non l’omessa dichiarazione in sede negoziale.
Ricostruita la questione, la Corte rileva che le due decisioni di merito, dall’analisi delle prove fornite in giudizio, hanno ritenuto insussistente la condizione di impossidenza di altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Si tratta di valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, richiamando il principio secondo cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio e la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del convincimento (Sez. II n. 21187 del 2019).
La Corte richiama inoltre il principio per cui il requisito dell’impossidenza sussiste in caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e non è escluso dalla proprietà di un altro appartamento ove l’interessato deduca e dimostri che esso non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze (Sez. V n. 18128 del 2009). L’inidoneità, oggettiva e soggettiva, deve essere provata dal contribuente e il relativo accertamento di fatto è riservato al giudice di merito (Cass. n. 13118/2019; n. 18098/2018). Nel caso concreto l’inidoneità di tutte le abitazioni non è stata provata.
Quanto al primo motivo, la Corte riconosce che la dichiarazione del possesso di una precedente abitazione, poi immediatamente venduta, non impediva l’applicazione dei benefici: la motivazione va corretta, ma ciò non incide sulla soluzione della decisione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Il terzo motivo, prospettante un omesso esame di fatti decisivi, è in parte assorbito e nel resto inammissibile, poiché in ipotesi di doppia conforme il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è ammissibile solo se indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e ne dimostra la diversità (Sez. III n. 5947 del 2023).
Infine, il quarto motivo è infondato. Accertata la sussistenza di altre idonee abitazioni nel Comune di Torino, non era ravvisabile alcuna incertezza interpretativa, poiché l’obiettiva incertezza non può fondarsi su contrasti nella giurisprudenza di merito quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata (Sez. V n. 3431 del 2019). Il ricorso è rigettato, con il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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