Società di comodo: natura agricola e dipendenti non superano la presunzione (Cass. civ. Sez. V n. 4113 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, il mancato superamento dei parametri di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 integra presunzione legale relativa di non operatività, che il contribuente può vincere solo offrendo elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive di carattere straordinario, indipendenti dalla propria volontà e idonee a rendere impossibile il raggiungimento del reddito presunto, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato. La natura di impresa agricola non è, di per sé sola, ragione sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina, né la generica allegazione di fattori climatici e ambientali vale a superare la presunzione. Il costo del personale riferito a un numero di dipendenti inferiore alla soglia minima di legge non assume valore dirimente ai fini dell’esclusione automatica dal regime. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, che ha escluso le società agricole dalle disposizioni dell’art. 30, ha efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data della sua adozione e non si applica retroattivamente.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una società agricola un avviso di accertamento con cui, applicando la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, accertava per l’anno 2008 un maggior reddito d’impresa, con conseguenti maggiori imposte, sanzioni e interessi.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. In appello la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame e annullava l’avviso di accertamento, ritenendo la normativa sulle società di comodo non applicabile alle imprese agricole e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 applicabile, in quanto norma procedimentale, anche a periodi d’imposta precedenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione della citata normativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione della disciplina: l’art. 30 della legge n. 724/1994 mira a disincentivare la costituzione di società di comodo, contrastando l’impiego del modulo societario per scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi, in distonia con lo scopo produttivo del contratto di società.

La norma fissa standard minimi di ricavi e proventi, correlati al valore di determinati beni aziendali, mediante il test di operatività. Il mancato raggiungimento della soglia integra, secondo la giurisprudenza richiamata, una presunzione legale relativa di non operatività, fondata sulla massima di esperienza per cui non vi è effettività d’impresa senza una continuità minima nei ricavi.

Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando, in sede di interpello disapplicativo o in giudizio, le oggettive situazioni che hanno reso impossibile raggiungere il volume minimo. Tale prova va intesa in termini economici, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato, e deve consistere in situazioni oggettive di carattere straordinario, indipendenti dalla volontà del contribuente.

Nella fattispecie la società non aveva presentato interpello e si era limitata a eccepire la propria natura di impresa agricola. Per la Corte tale circostanza non è sufficiente, né lo sono i generici riferimenti a fattori climatici e ambientali. Quanto al costo del personale, riferito a un numero di dipendenti inferiore al minimo di legge per l’esclusione automatica, esso non è stato ritenuto elemento idoneo a dimostrare l’effettività dell’attività.

Quanto al profilo temporale, la Corte conferma che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, che ha escluso le società agricole dalla disciplina, spiega efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data della sua adozione, senza applicazione retroattiva. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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