Licenziamento disciplinare: prelievo non autorizzato e giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8987 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa, la valutazione di gravità del fatto va condotta in modo unitario e sistematico, tenendo conto degli aspetti oggettivi e soggettivi e della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva. Il prelievo non autorizzato di materiale aziendale, posto in essere con modalità dirette a occultare la condotta, integra giusta causa di recesso ex art. 2119 cod. civ., anche in assenza di precedenti disciplinari e di un danno patrimoniale rilevante. Quando siano contestati più episodi, il giudice può individuare anche in uno solo di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, purché munito del carattere di gravità richiesto dalla norma. L’integrazione del precetto elastico è sindacabile in cassazione nei soli limiti della ragionevolezza del giudizio di sussunzione.

Il Fatto

Un lavoratore, con qualifica di capo reparto produzione, è stato licenziato per aver prelevato, in due occasioni ravvicinate, materiale verniciante dall’area aziendale senza autorizzazione. La contestazione disciplinare riguardava due episodi, il primo dei quali ritenuto generico dal giudice di merito.

Il Tribunale aveva accolto le domande del lavoratore, dichiarando illegittimo il recesso. La Corte d’appello di Perugia, in riforma, ha respinto le domande, ritenendo il secondo episodio di gravità tale da giustificare il licenziamento. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili. Le doglianze, osserva la Corte, si risolvono in un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dal giudice di appello con motivato e plausibile apprezzamento. Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del convincimento, controllarne l’attendibilità e scegliere tra le risultanze processuali quelle idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Il terzo motivo non è fondato. La Corte territoriale ha accertato la sussistenza di una giusta causa di recesso, ossia un inadempimento grave, valutando ogni aspetto concreto del fatto, di natura oggettiva e soggettiva, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità rispetto all’utile prosecuzione del rapporto, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni e alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva.

La scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ.; l’art. 40 del CCNL Chimica industria include tra le condotte punite con il recesso il furto e il danneggiamento volontario di materiale dell’impresa. La Corte d’appello ha ancorato la gravità della condotta a una duplice caratteristica: sul piano oggettivo, la prova del prelievo non autorizzato con modalità che rendevano esplicita la volontà di occultare la condotta; sul piano soggettivo, l’ammissione del lavoratore di aver già prelevato in precedenza medesimo materiale.

Tale profilo, unitamente alla qualifica assegnata — che investiva il lavoratore anche della responsabilità di autorizzare gli altri dipendenti del reparto al prelievo — evidenziava l’intenzionale impermeabilità alla disciplina aziendale e dunque l’inaffidabilità del dipendente. L’attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione, denuncia che nel caso di specie non è stata proposta.

Il quarto motivo non è fondato. In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati diversi episodi, il giudice deve considerarne la concatenazione, ma non occorre che la causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti: può individuarsi anche in uno solo di essi il comportamento che giustifica la sanzione, se presenta il carattere di gravità richiesto. Il ricorso incidentale è dichiarato assorbito, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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