Danno da tardiva assunzione e prova dell’aliunde perceptum (Cass. civ. Sez. L n. 24245 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore è tenuto a risarcire il danno subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza, a far data dalla domanda di assunzione. Il pregiudizio si determina sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro dimostri che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa. Costituiscono prova dell’aliunde perceptum le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni fiscali; l’allegazione e prova di ulteriori redditi compete al datore. Se la documentazione è prodotta, il giudice deve valorizzarla e può attivare i poteri istruttori ufficiosi.
Il Fatto
Il lavoratore ha agito nei confronti della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, ente subentrato nel servizio, per ottenere l’accertamento del diritto all’assunzione ai sensi della normativa regionale siciliana e il risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto l’appello, dichiarando il diritto all’assunzione dal 1° marzo 2020 e condannando l’ente al risarcimento parametrato alle retribuzioni non percepite da tale data fino all’effettiva attuazione del diritto. L’ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dal lavoratore.
La Motivazione della Corte
I due motivi, connessi, lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 1223 c.c. in relazione all’aliunde perceptum. L’ente aveva allegato e documentato, già in primo grado e in appello, l’avvenuta assunzione del lavoratore presso altra ditta a far data dal 2 novembre 2021, producendo la certificazione dell’Ufficio provinciale del lavoro. La corte territoriale ha del tutto trascurato tale rilievo, senza motivare sul punto. I motivi sono fondati.
Secondo consolidato insegnamento, il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione è tenuto a risarcire il danno subito durante tutto il periodo di inadempienza, determinato sulla base del complesso retributivo che il lavoratore avrebbe potuto conseguire ove tempestivamente assunto, salvo prova, interamente gravante sul datore, che nelle more il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa. Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell’aliunde perceptum le dichiarazioni dei redditi o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente; l’allegazione e prova di ulteriori redditi compete al datore di lavoro.
Nel caso di specie la difesa dell’ente ha allegato e prodotto documentazione univoca attestante l’assunzione presso altra ditta a tempo pieno e indeterminato. A fronte di tale dato la corte d’appello avrebbe dovuto valorizzare la documentazione, invitare le parti a integrare la produzione attraverso la specifica allegazione dei redditi inerenti all’occupazione successivamente ottenuta e attivare i poteri istruttori ufficiosi ex art. 437 c.p.c., sulla scorta della pista probatoria emersa dalle allegazioni. Il ricorso è accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
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