Notifica a residenza anagrafica e cancellazione per irreperibilità (Cass. civ. Sez. II n. 8993 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti processuali si esegue nel luogo di residenza anagrafica del destinatario e non, ove diversa, in quello di residenza effettiva, a meno che il notificante non conosca quest’ultima o non sia in grado di conoscerla con l’ordinaria diligenza, senza però essere tenuto a svolgere indagini per verificare la coincidenza tra i due luoghi. Il destinatario che deduca la nullità della notifica per essere la propria residenza effettiva diversa da quella anagrafica non può fondare la doglianza su un certificato storico che registri la cancellazione anagrafica per irreperibilità della residenza addotta: per effetto di tale cancellazione, quella residenza non è più validamente invocabile come anagrafica. L’eventuale falsità della relata di notifica, ove accertata nella sede competente, è deducibile non come motivo di nullità del giudizio di rinvio, ma soltanto come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice di rinvio dopo una pronuncia di cassazione con annullamento per omessa pronuncia, aveva condannato il ricorrente a restituire alla società un box facente parte di un fabbricato romano. L’occupazione dell’immobile, mai contestata nei gradi di merito, era rimasta priva di titolo per effetto del giudicato interno formatosi sulla risoluzione del contratto preliminare di compravendita per colpa del promissario acquirente.

Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio deducendo con un unico motivo la nullità dell’intero giudizio per la nullità o inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. presso un indirizzo dal quale egli assume di essersi trasferito anni prima. La società controricorrente resiste richiamando il certificato anagrafico attestante la residenza presso il luogo ove la notifica è stata eseguita.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato infondato. La Corte muove dal principio per cui la notificazione va eseguita nel luogo di residenza anagrafica del destinatario e non in quella effettiva, salvo che il notificante conosca quest’ultima o possa conoscerla con l’ordinaria diligenza.

Tale diligenza, precisa la Corte, non si traduce in un dovere di indagini, cioè nell’onere di verificare se il luogo di residenza anagrafica coincida con quello di residenza effettiva. Il certificato anagrafico rilasciato dal Comune appena quattro giorni prima della notifica attestava la residenza del destinatario proprio presso l’indirizzo ove la notificazione è stata eseguita, che deve pertanto ritenersi regolare.

Il certificato storico prodotto dal ricorrente non vale a superare questa conclusione. Esso sì documenta un trasferimento di residenza, ma registra altresì che la nuova residenza è stata successivamente cancellata per irreperibilità del destinatario. Per effetto di tale cancellazione, il ricorrente non può validamente dedurre che la propria residenza anagrafica fosse quella diversa che assume.

La Corte trae ulteriore conferma dalle stesse modalità della notifica: l’avere l’ufficiale giudiziario seguito il procedimento dell’art. 140 cod. proc. civ. presuppone che egli abbia individuato in quel luogo il nome del destinatario e l’unità abitativa a lui riferibile, quindi un riferimento diretto tra il destinatario e il luogo della notificazione.

Quanto alla querela di falso proposta avverso la relata, la Corte ne esclude la rilevanza nel presente giudizio sotto un duplice profilo. Anzitutto il ricorso produce l’atto notificato ma non l’atto di iscrizione a ruolo, sicché non è comprovata la pendenza del giudizio di falso. In secondo luogo, l’eventuale falsità, ove definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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