Accertamento sintetico e anti-economicità dell’attività di impresa (Cass. civ. Sez. V n. 9002 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, l’anti-economicità reiterata della gestione d’impresa legittima l’Amministrazione finanziaria a desumere in via induttiva il maggior reddito ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 non trova applicazione quando la pretesa impositiva scaturisca dal controllo c.d. a tavolino, cioè dal vaglio di atti e dati acquisiti nella sede dell’Ufficio, e non da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è assolto mediante l’indicazione del contenuto essenziale dei documenti richiamati, non essendone imposta l’allegazione integrale.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, con tre separati avvisi di accertamento notificati nel 2011, ha rettificato il reddito d’impresa di una società esercente commercio al dettaglio di confezioni, per l’anno d’imposta 2006, determinando un maggior reddito e un maggior volume d’affari ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, e ha imputato per trasparenza ai due soci illimitatamente responsabili il maggior reddito di partecipazione. L’Ufficio ha contestato l’anti-economicità della gestione, rilevando un saldo di cassa anomalo, apporti dei soci in contanti per importi consistenti a fronte di redditi dichiarati prossimi allo zero, e una percentuale di ricarico del 30 per cento applicata al costo del venduto. I ricorsi dei contribuenti, riuniti, sono stati rigettati in primo e in secondo grado. La società è stata dichiarata fallita nel 2014 e i soci hanno proposto ricorso per cassazione nelle qualità di ultimo rappresentante legale, socio e in proprio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il quarto motivo, che deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’asserita nullità dell’atto impositivo emesso prima della scadenza del termine dilatorio. Il motivo è inammissibile: il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in assenza di specifica argomentazione, comporti il rigetto della pretesa. La sentenza impugnata si è pronunciata nel merito e ha escluso la lesione del diritto di difesa, rilevando che gli avvisi erano stati preceduti da una fase di contraddittorio procedimentale.

Il Collegio ribadisce che le garanzie dell’art. 12 legge n. 212 del 2000 postulano lo svolgimento di accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all’attività del contribuente. Le Sezioni Unite n. 18184 del 2013 hanno correlato il dies a quo del termine al rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. Diverso è il caso del controllo c.d. a tavolino, che non è assimilabile a quello eseguito presso la sede del contribuente e non impone termini dilatori all’azione di accertamento.

Il quinto motivo, relativo alla motivazione dell’atto, è infondato. La motivazione dell’avviso delimita l’ambito delle contestazioni e pone il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa, su un piano diverso rispetto alla prova. Ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione non ha l’obbligo di allegare i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. L’accertamento, peraltro, non si fonda sulla sola applicazione degli studi di settore, ma su ulteriori elementi giustificativi.

Il primo e il secondo motivo sono infondati. La motivazione apparente rileva solo se la sentenza manchi del tutto di argomentazione o presenti ragioni contraddittorie. La sentenza impugnata ha valorizzato la reiterata anti-economicità della gestione e gli elementi abnormi della gestione (saldo negativo di cassa, finanziamenti dei soci, sproporzione tra ricavi e costi). Il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato con l’atto impositivo, né il giudice di merito è tenuto a esaminare tutte le prove prodotte.

Il terzo motivo è inammissibile. Nella ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Le decisioni di merito si fondano sulle medesime ragioni. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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