Raddoppio dei termini, denuncia penale e costi nel reddito induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 9001 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento, nell’assetto anteriore alle modifiche del 2015 e nel regime transitorio, presuppone la sola astratta sussistenza dell’obbligo di denuncia penale per i reati del d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dalla concreta presentazione della denuncia e dall’esito del procedimento penale. Esso opera in presenza di violazioni connotate da rilievo penale e non dipende dall’accertamento in concreto del reato. La ratio è procedimentale: assicurare all’Ufficio un tempo maggiore nei casi più gravi, senza che il ridimensionamento delle emergenze in contraddittorio possa a posteriori travolgere il termine lungo, salvo l’uso pretestuoso o strumentale dell’istituto. Il raddoppio, invece, non si applica all’Irap, priva di sanzioni penali per le relative violazioni. Nell’accertamento induttivo puro l’Amministrazione deve tener conto anche dei costi, induttivamente determinati, in ossequio al principio di capacità contributiva; la documentazione tardivamente prodotta è inutilizzabile, salva la prova dell’invito specifico e dell’avvertimento.

Il Fatto

La società, esercente attività di promozione pubblicitaria, riceve un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recupera maggiore Ires e maggiore Irap per l’anno 2006. L’Amministrazione contesta l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalla vendita di immobili ad uso ufficio e l’omessa tenuta delle scritture contabili, rilevando ricavi non dichiarati.

Il ricorso della società, in persona del liquidatore, e di quest’ultimo in proprio è rigettato in primo grado. Interrotto il giudizio per la cancellazione della società dal registro delle imprese, la causa è riassunta dagli ex soci; la C.t.r. rigetta l’appello. I soci propongono ricorso per cassazione con cinque motivi, affidati alla violazione di legge e all’omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono i presupposti del raddoppio dei termini di accertamento. La Corte rileva che l’atto impositivo è stato notificato il 30 dicembre 2013, quando operava il regime transitorio del d.lgs. n. 128 del 2015, che faceva salvi gli avvisi già notificati. Si applicano pertanto l’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.

Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 37252 del 2022, Cass. n. 10483 del 2018, Cass. n. 26037 del 2016), i termini raddoppiati non si innestano su quelli ordinari, ma operano autonomamente in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia. La Corte cost. n. 247 del 2011 ha chiarito che i termini ordinari riguardano le violazioni prive di obbligo di denuncia, mentre quelli raddoppiati presuppongono tale obbligo: ciò che rileva è la sola sussistenza dell’obbligo, perché esso connota obiettivamente la fattispecie sin dall’origine.

Il raddoppio, osserva la Corte, è legato alla astratta configurabilità di un reato perseguibile d’ufficio: non dipende dall’accertamento in concreto, né viene meno per archiviazione o prescrizione del reato (Cass. n. 27250 del 2022, Cass. n. 9322 del 2017). Resta fermo il divieto di uso pretestuoso o strumentale dell’istituto (Cass. n. 20409 del 2023). Nel caso di specie le violazioni erano astrattamente idonee a integrare i reati del d.lgs. n. 74 del 2000, sicché i motivi sono infondati e la motivazione della C.t.r. va corretta, restando irrilevante la mancata prova della denuncia.

È invece fondato il quarto motivo. Il raddoppio dei termini non può trovare applicazione per l’Irap, perché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. n. 10483 del 2018). L’eccezione di inammissibilità per novità del motivo è respinta: il contribuente aveva contestato la decadenza sin dal primo grado, con riferimento a entrambe le imposte.

Quanto al quinto motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità sotto il profilo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per la preclusione della doppia conforme, non emergendo ragioni di fatto diverse tra i due gradi. È però fondata la violazione di legge: nell’accertamento con il metodo induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione deve considerare anche i costi induttivamente determinati, per non tassare il profitto lordo in contrasto con la capacità contributiva (art. 53 Cost., Corte cost. n. 225 del 2005, Cass. n. 26748 del 2018). Sulla documentazione prodotta in giudizio si applica l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973: la sua inutilizzabilità presuppone la prova, a carico dell’Amministrazione, di un invito specifico e dell’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. La C.t.r. non ha compiuto alcuna verifica sui costi.

La sentenza è annullata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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