Spese di lite tributarie: minimi tariffari inderogabili e liquidazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 20600 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali tributarie, il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee e si risolve in una verifica in negativo, in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria del potere discrezionale del giudice di merito. Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono riguardare specifiche circostanze della controversia e non possono essere illogiche. A seguito delle modificazioni dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e dell’d.m. n. 37/2018, non è più consentito liquidare le spese di lite al di sotto dei valori minimi tabellari, che hanno carattere inderogabile. La Corte di cassazione, accertata la violazione dei minimi, può decidere nel merito e liquidare direttamente le spese dei gradi di merito ai sensi degli artt. 384 e 385, secondo comma, cod. proc. civ., senza rinviare al giudice di merito.
Il Fatto
La controversia riguarda la sola liquidazione delle spese di giudizio di un procedimento tributario. Il giudice regionale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, aveva compensato per metà le spese del doppio grado e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento dell’altra metà, liquidata in complessivi 200,00 €, ossia 100,00 € per ciascun grado.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, rinunciando al secondo con memoria. Il ricorso investe la legittimità della compensazione, la misura della liquidazione inferiore ai minimi tariffari e l’esclusione della maggiorazione del 50% prevista per il reclamo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla compensazione, è rigettato. La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è una verifica in negativo, diretta a evitare ragioni illogiche o erronee, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 157/2014. Le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare circostanze specifiche della controversia.
Nel caso concreto la Commissione ha giustificato la compensazione, peraltro parziale, alla luce della eccezionale rapidità dei tempi della procedura di imposizione e pagamento del tributo, circostanza che integra le condizioni dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Non è privo di rilievo, ai fini delle spese, il fatto che al momento della notifica dell’atto introduttivo la parte istante avesse già ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa.
È invece fondato il terzo motivo, relativo ai minimi tariffari. La Corte ricorda che il potere discrezionale del giudice, pur contenuto tra minimo e massimo dei parametri, non consente di scendere al di sotto dei valori minimi tabellari, divenuti inderogabili dopo le modifiche dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e il d.m. n. 37/2018. Nel caso, la misura liquidata risulta inferiore al minimo di 220,00 € per ogni grado, cui dovevano aggiungersi le spese vive non liquidate.
Il quarto motivo è rigettato: l’eccezionale rapidità con cui l’Ufficio ha disposto il non luogo a provvedere, intervenuta molto prima del termine di novanta giorni dell’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, giustifica la mancata applicazione della maggiorazione del 50%, difettando il procedimento di mediazione cui la norma collega l’aumento.
La sentenza è quindi cassata limitatamente al terzo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e liquida direttamente le spese dei due gradi, in applicazione degli artt. 384 e 385, secondo comma, cod. proc. civ., in un’ottica di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Nota della Redazione
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