Responsabilità dell’intermediario esclusa da acquiescenza consapevole dell’investitore (Cass. civ. Sez. I n. 9014 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell’intermediario ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell’investitore, idonei a evidenziarne la collusione o la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. L’apprezzamento di tali elementi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è inammissibile quando il ricorrente non dimostri in che modo le affermazioni in diritto del giudice di merito contrastino con le norme richiamate.

Il Fatto

Un investitore aveva consegnato, a partire dal 2014, una somma complessiva di oltre quattrocentomila euro a un promotore finanziario, che avrebbe dovuto impiegarla nel suo interesse e che invece l’aveva distratta. Citati dinanzi al Tribunale di Pistoia il promotore e la banca intermediaria, il giudice di prime cure aveva accolto parzialmente la domanda, condannandoli in solido al risarcimento di duecentotrentamila euro.

La Corte di appello di Firenze, in accoglimento del gravame della banca, aveva invece rigettato la domanda risarcitoria verso l’intermediario, ravvisando nella condotta dell’investitore una consapevole acquiescenza alle violazioni del promotore. L’investitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 31 TUF e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui gli intermediari rispondono dei danni arrecati dai propri promotori quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni. Tale responsabilità è però esclusa quando il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice connotata da anomalia, ossia, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

Richiamando la recente Cass. n. 28952 del 2024, il Collegio ribadisce che la valutazione degli elementi sintomatici della condotta anomala dell’investitore costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità. Il giudice del merito deve però apprezzare specificamente le circostanze e dar conto delle ragioni per cui la condotta non integri una mera cooperazione colposa con l’illecito altrui.

Nel caso concreto, la corte distrettuale aveva accertato che l’investitore aveva fatto emettere assegni circolari intestati a un soggetto terzo, estraneo all’investimento sottoscritto, contravvenendo a specifici obblighi regolamentari e a raccomandazioni ricevute. Tali anomalie, ritenute gravi, erano state considerate idonee a escludere in radice la responsabilità dell’intermediario, rendendo di fatto irrilevanti le censure sui compiti di vigilanza e controllo.

Quanto al primo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità: il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto tra le affermazioni in diritto del giudice di merito e le norme richiamate, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è giudicata irrilevante, stante l’esistenza di un orientamento consolidato e la diversità dei presupposti fattuali.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico e concreto, non di mere questioni o argomentazioni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte istante ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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