Termine di novanta giorni e decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9015 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, il termine decorre dal momento di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ove dal vaglio di merito risulti che l’accertamento delle violazioni non ha richiesto all’INPS alcuna attività istruttoria. La previsione del termine di decadenza refluisce, sul piano dei rapporti pendenti, dalla regola dell’art. 252 disp. att. cod. civ.: il nuovo termine si applica ai diritti sorti anteriormente, ma decorre dall’entrata in vigore della nuova legge.

Il Fatto

Due ordinanze ingiunzione, notificate dall’INPS nel febbraio 2022, contestavano a un datore di lavoro il pagamento di sanzioni amministrative per l’omesso versamento di ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, per periodi compresi tra il gennaio 2014 e il novembre 2015. Il contribuente propose opposizione davanti al Tribunale, che l’accolse rilevando la tardività della contestazione.

La Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione, reputando estinto l’obbligo sanzionatorio per decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, decorrente dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, primo comma, e 9 dello stesso decreto, oltre che dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983. Il controricorrente ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda la natura del termine, previsto dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 8/2016, per la notifica degli estremi della violazione al trasgressore, nella disciplina di raccordo dettata per le violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione. Il ricorrente sosteneva la prevalenza della disciplina speciale degli artt. 8 e 9 del decreto, escludendo l’applicazione della l. n. 689/1981 e ogni decadenza collegata all’inosservanza del termine.

La Corte muove dall’art. 6 d.lgs. n. 8/2016, che richiama in via generale le sezioni I e II del capo I della l. n. 689/1981. La previsione vale anzitutto per le violazioni successive alla entrata in vigore del decreto, ma tra le sanzioni amministrative contemplate rientrano anche quelle che, per l’art. 8, si applicano alle violazioni anteriori. Conferma la lettura il comma 4 dell’art. 9, che riproduce il medesimo termine di novanta giorni dell’art. 14, comma 2, l. n. 689/1981, costantemente qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria.

La soluzione è costituzionalmente necessitata. La Corte cost. n. 151 del 2021, pur dichiarando inammissibile la questione sull’art. 18 l. n. 689/1981, ha precisato che in materia di sanzioni amministrative il principio di legalità modella anche la scansione cronologica dell’esercizio del potere. La previsione di un limite temporale per l’irrogazione soddisfa l’esigenza di certezza giuridica, garantisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ed è coerente con il buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. L’art. 23 Cost., in combinato disposto con gli artt. 24 e 97, impone di leggere come decadenza il termine dell’art. 9, comma 4: il solo termine di prescrizione dell’art. 28 l. n. 689/1981 è inidoneo, per ampiezza e interruzione, a garantire la posizione dell’incolpato.

Sul dies a quo, l’onere della prova dell’osservanza dei termini decadenziali grava su chi intende esercitare il diritto. Nel caso concreto nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata all’INPS, poiché non vi era stata alcuna originaria trasmissione alla Procura con successiva restituzione in esito alla depenalizzazione: non è quindi possibile riferirsi né al dies a quo dell’art. 9, comma 4, né a quello dell’art. 14, comma 2. L’inerzia nella trasmissione non può ridondare a danno dell’incolpato e la risposta è quella elaborata dalle Sezioni Unite n. 15352 del 2015: esclusa la retroattività del termine di decadenza, il bilanciamento è assicurato dall’art. 252 disp. att. cod. civ., per cui il nuovo termine decorre dall’entrata in vigore della nuova legge. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno collocato la decorrenza alla data del 06.02.2025, rigettando il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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