Azione revocatoria e interruzione della prescrizione del credito garantito (Cass. civ. Sez. I n. 8659 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione dell’azione revocatoria ordinaria produce, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., l’effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito alla cui tutela è diretta, trattandosi di comportamento univocamente volto a manifestare la volontà di esercitare il diritto, benché mediante l’attivazione di un giudizio teleologicamente connesso. Tale efficacia interruttiva si produce anche quando il creditore non abbia proposto l’azione, ma sia intervenuto nel giudizio già instaurato da altri: l’intervento adesivo dipendente presuppone, per la sua stessa ammissibilità, che l’interventore affermi un proprio diritto e manifesti l’interesse all’accoglimento della domanda in ragione di quel diritto. L’effetto interruttivo presuppone, in ogni caso, che l’atto pervenga a conoscenza del destinatario, anche solo legale. La rilevazione d’ufficio della nullità contrattuale resta circoscritta alla valutazione in iure dei fatti già allegati e provati nel merito, nel rispetto delle preclusioni.

Il Fatto

Due fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per il pagamento di una somma a titolo di saldo debitore di un conto corrente, eccependo la prescrizione del credito, essendo stato il decreto notificato oltre dieci anni dopo l’estinzione del rapporto, e la prescrizione degli interessi.

La banca opposta deduceva l’effetto interruttivo determinato dal proprio intervento, con atto del 13.3.1992, nel giudizio di revocatoria promosso da altro istituto. Il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione e accoglieva parzialmente l’opposizione; la Corte d’appello confermava. I fideiussori ricorrevano in Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla dedotta inidoneità dell’azione revocatoria a interrompere la prescrizione, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva rispetto a tutti i diritti ricollegabili, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre nello stesso o in altro giudizio una specifica domanda.

La Corte precisa che l’efficacia interruttiva della revocatoria non è esclusa dal fatto che la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto dispositivo non costituisca titolo esecutivo nei confronti del terzo acquirente: ciò attiene alla fase satisfattiva, non alla idoneità dell’atto a manifestare la volontà di esercitare il diritto.

Quanto al secondo profilo, la Corte qualifica l’atto come intervento adesivo dipendente, perché l’interventore fa valere il proprio diritto non in via autonoma, ma quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una parte. Tuttavia ciò non impedisce l’effetto interruttivo, poiché l’intervento presuppone per la sua ammissibilità che l’interventore affermi un proprio diritto.

Il Collegio richiama il principio per cui l’atto interruttivo è atto unilaterale recettizio e presuppone la conoscenza del destinatario, anche solo legale, ricollegabile al perfezionamento delle fattispecie che la legge considera idonee a far pervenire l’atto nella sfera di conoscibilità dell’interessato.

Il secondo e il terzo motivo, relativi all’apparente motivazione sulla prescrizione degli interessi e all’erronea interpretazione di documenti, sono dichiarati infondati e inammissibili: la ratio decidendi sul punto è percepibile e l’opposizione sui quantum non era stata specificamente contestata. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità; il quinto, sulla nullità delle fideiussioni omnibus, è manifestamente inammissibile, poiché la rilevazione d’ufficio della nullità esige che i presupposti di fatto siano stati tempestivamente allegati e acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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