Autosufficienza del ricorso e motivazione della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. V n. 9091 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, sì da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, e non impone un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso. Esso è rispettato quando nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito, ovvero quando l’indicazione avvenga riassumendo il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. Non è invece rispettato quando il motivo faccia rinvio agli atti allegati senza riassumerne il contenuto. La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 assolve l’obbligo di motivazione mediante il mero richiamo alle dichiarazioni rese dal contribuente.
Il Fatto
Il contribuente, avvocato, impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e IRAP 2017, relative al periodo d’imposta 2016, e della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre 2017. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, ritenendo irrilevante il disconoscimento della sottoscrizione in assenza di querela di falso, insussistente il vizio di motivazione per la dizione «omesso o carente versamento», e sufficiente la conoscibilità dei presupposti della pretesa anche senza il conteggio degli interessi.
Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo vizi di motivazione e di violazione di legge. Le Agenzie delle Entrate resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo mezzo, con cui il ricorrente lamentava l’omessa motivazione sul rigetto del primo motivo di appello e la violazione delle norme sul controllo automatizzato. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto integralmente il primo motivo di appello, limitandosi a indicare le norme richiamate senza lo sviluppo argomentativo. Secondo la giurisprudenza richiamata — Sezioni Unite n. 34469 del 2019, Sezioni Unite n. 8950 del 2022 — il ricorso deve contenere in sé gli elementi necessari a valutare la fondatezza delle censure, senza rinvio a fonti esterne.
La Corte precisa però la portata del principio. Richiamando la sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, afferma che il requisito di specificità non può tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti, quando nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e segnalata la loro collocazione nel fascicolo di merito. L’osservanza è garantita anche quando l’indicazione avvenga riassumendo il contenuto degli atti o trascrivendone i passaggi essenziali.
Nel caso concreto, tuttavia, tale onere non è stato assolto: la mancata trascrizione del contenuto del primo motivo di appello impedisce la verifica dell’idoneità della censura a incrinare il fondamento della decisione impugnata. Il secondo e il terzo motivo, esaminati unitariamente perché entrambi involgenti il vizio di motivazione della cartella, sono giudicati infondati.
La Corte ricorda che la cartella esattoriale, quando costituisca il primo ed unico atto impositivo, deve essere motivata; ma l’obbligo si differenzia secondo il tipo di atto. Se la cartella segue la liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente il richiamo alle dichiarazioni, essendo il contribuente già a conoscenza delle stesse. Le Sezioni Unite n. 22281 del 2022 hanno inoltre chiarito che la cartella che segue un atto fiscale già determinativo del quantum è congruamente motivata, quanto agli interessi, col richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori. Quanto all’omessa pronuncia, la Corte rileva che la Commissione regionale ha espressamente statuito sul punto, e che l’omesso esame di una tesi difensiva incompatibile con la statuizione di accoglimento va fatto valere come difetto di motivazione, non come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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