Operazioni oggettivamente inesistenti e onere probatorio su costi e IVA (Cass. civ. Sez. V n. 19139 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione documentata dalla fattura non è stata mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari su cui fonda la contestazione. Costituisce valido indizio la circostanza che il soggetto emittente sia privo di idonea struttura organizzativa, essendo ragionevole inferire che dalla mancanza dei requisiti essenziali per operare come imprenditore discenda la mancata realizzazione dell’operazione indicata in fattura. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, non bastando la regolarità formale delle scritture contabili né i mezzi di pagamento, di solito adoperati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. In materia di deducibilità dei costi, la derivazione degli stessi da operazioni mai realizzate comporta il venir meno del requisito di inerenza, la cui prova grava sul contribuente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore del legno, riceveva un avviso di accertamento relativo all’anno 2009, con cui l’Ufficio ricostruiva un reddito di impresa di euro 718.941,00 in luogo di quello dichiarato di euro 84.848,00 e determinava maggiori imposte dirette e IVA per euro 402.590,00, con sanzioni.

La decisione di secondo grado, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia, rideterminava i maggiori ricavi in euro 430.125,00, qualificava le operazioni come oggettivamente inesistenti in quanto poste in essere con una società cartiera priva di sede, merci e personale, e riteneva legittimo il recupero dell’IVA. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile sotto un triplice profilo. La censura sovrappone mezzi d’impugnazione eterogenei, facendo riferimento alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione della stessa questione sotto profili incompatibili. Sussiste, inoltre, difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell’atto impositivo. La Corte ribadisce infine che l’obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem, quando l’atto riproduca il contenuto essenziale del documento richiamato, con la sola indicazione in forma riassuntiva delle parti necessarie e sufficienti.

Il secondo motivo, che deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché si scontra con l’accertamento in fatto dei giudici di secondo grado, secondo cui già nell’avviso di accertamento si dava atto della sussistenza di estremi di reato, senza alcuna violazione del divieto di nuove domande in appello.

Il terzo motivo è infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, quando l’Amministrazione contesta l’inesistenza delle operazioni, essa ha l’onere di indicare gli elementi presuntivi, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo. La regolarità formale delle scritture e i mezzi di pagamento non sono sufficienti, perché di regola adoperati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.

Il quarto motivo è parimenti infondato. La Corte distingue le operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali i costi sono deducibili salvi i limiti dei principi di effettività, inerenza e competenza, dalle operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali la deducibilità è esclusa. Nel caso di specie le fatture erano state emesse da società priva di sede, mezzi e personale, con conseguente venir meno del requisito di inerenza.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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