Liquido il danno equitativamente solo se la prova è impossibile (Cass. civ. Sez. III n. 9314 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che la parte interessata abbia già assolto l’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del pregiudizio. Il potere equitativo non comprende l’accertamento del pregiudizio di cui si tratta e resta subordinato all’obiettiva impossibilità o rilevante difficoltà di una precisa dimostrazione. Anche per il lucro cessante da perdita del guadagno di un’attività commerciale spetta all’attore fornire elementi di natura contabile o fiscale sulla consistenza e redditività dell’esercizio, sul fatturato, sugli utili e sull’incidenza dei costi. L’esercizio concreto di tale potere e l’accertamento del relativo presupposto non sono sindacabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito davanti al Tribunale di Livorno per far accertare l’illegittimità del recesso della comodante dal contratto con cui gli era stato concesso in comodato un impianto di distribuzione di carburante per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 marzo 2016, chiedendo la condanna della società al risarcimento del danno.
Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato la decisione rilevando la nullità della clausola di recesso, elusiva della durata minima imposta dal d.lgs. n. 32 del 1998. In sede di rinvio la Corte d’appello, pur affermando la nullità della clausola e l’illegittimità del recesso, respinse la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e della sua entità. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava il mancato ricorso al criterio equitativo, pur in presenza di un danno ritenuto certo e di elementi di calcolo acquisiti. La Corte ha respinto il motivo, chiarendo che l’equità giudiziale correttiva e integrativa resta subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Il potere discrezionale di liquidazione non esime la parte dall’onere di dimostrare ogni elemento di fatto utile alla quantificazione, di cui possa ragionevolmente disporre. Per i danni da perdita del guadagno di un’attività commerciale la dimostrazione è in sé difficoltosa, ma ciò non esonera l’attore dal produrre elementi contabili o fiscali sulla redditività dell’esercizio e sull’incidenza dei costi.
La Corte ha poi escluso il sindacato in sede di legittimità sull’esercizio concreto del potere equitativo e sull’accertamento del presupposto, quando la decisione sia sorretta da motivazione coerente con i dati fattuali e immune da errori di diritto. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva rilevato l’inidoneità probatoria del prospetto di simulazione di reddito, l’indeterminatezza dei costi di gestione e l’assenza di prova sulla futura stabilità della provvigione.
Il secondo motivo, sulla non contestazione dei dati contabili, è stato dichiarato inammissibile: il rigetto non discendeva dal misconoscimento di quei dati, ma dalla loro inidoneità a fondare la valutazione equitativa, e i ricavi e i costi evocati non erano stati né specificati né riportati, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ..
Il terzo motivo, sulla mancata percezione dell’aumento del margine gestore per gli anni 2010 e 2011, è stato dichiarato assorbito dal consolidamento della motivazione sulla mancata prova del credito risarcitorio, con rilievo, in ogni caso, della sua inammissibilità e del difetto di deduzione del vizio secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 1785 del 2018. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.