Appalto, garanzia per vizi palesi e insindacabilità del dies a quo (Cass. civ. Sez. II n. 1578 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera è soggetta a discipline distinte. I vizi palesi, riconosciuti o riconoscibili, devono essere contestati al momento della verifica o dell’accettazione, ai sensi dell’art. 1667, primo comma, secondo periodo, cod. civ.; dopo l’accettazione, anche tacita ex art. 1665, quarto comma, cod. civ., la garanzia non è più dovuta e nessun termine di decadenza decorre. Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 1667, secondo comma, cod. civ. opera per i soli vizi occulti e decorre dalla scoperta. L’accertamento del momento di conclusione dei lavori, quale dies a quo, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

Il Fatto

Un appaltatore otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo dovuto per la ristrutturazione di un’unità immobiliare, in forza di contratto concluso per iscritto. La committente proponeva opposizione, deducendo l’inesatta esecuzione dell’opera, la presenza di vizi e il mancato completamento di alcuni lavori, e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, riconoscendo il risarcimento dei danni previa compensazione con il compenso residuo. La Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame dell’appaltatore, rideterminava il minor valore dell’opera e condannava la committente al saldo. Avverso tale pronuncia la committente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dall’appaltatore con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta l’opposizione alla proposta di definizione anticipata, che aveva ipotizzato l’improcedibilità del ricorso per l’omesso deposito della sentenza impugnata. Il motivo è fondato: la ricorrente ha allegato la copia della sentenza completa di relata di notifica, caricata nell’istanza di visibilità telematica prima della notifica del ricorso. La disponibilità del fascicolo d’ufficio in via telematica soddisfa l’onere del ricorrente, in linea con Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024 e Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022.

Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1667 cod. civ. per confusione tra decadenza e prescrizione e per l’erronea individuazione del termine iniziale. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha correttamente rilevato che, conclusi i lavori in ottobre, la comunicazione del 27 gennaio 2016 cadeva oltre i 60 giorni. Il dies a quo della decadenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile se motivato in modo congruo, come nella specie.

La Corte precisa la distinzione tra vizi palesi e occulti. Per i vizi riconoscibili il riscontro avviene alla verifica o all’accettazione, anche tacita; dopo l’accettazione la garanzia non è più dovuta e non decorre alcun termine. Solo per i vizi occulti opera la decadenza di 60 giorni dalla scoperta. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità.

Il secondo e il terzo motivo — omesso esame dei costi di rifacimento dell’intonaco e di tinteggiatura e della decurtazione del costo della caldaia — sono inammissibili. Le doglianze chiedono al giudice di legittimità una rivalutazione di accertamenti in fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’avviso relativo al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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