Artt. 1678-1702 c.c. — Del trasporto
Art. 1678 c.c. — Nozione
Art. 1678 (Nozione)
Inquadramento sistematico
Il contratto di trasporto è disciplinato dagli artt. 1678–1702 del Codice civile nell’ambito del Titolo III («Dei singoli contratti») del Libro IV. Si tratta di un contratto tipico a prestazioni corrispettive: il vettore assume l’obbligazione di risultato del trasferimento spaziale — di persone o di cose — verso il pagamento di un corrispettivo (nolo, prezzo del trasporto, tariffa). La norma è espressione del principio di tipicità contrattuale e costituisce la fattispecie astratta di riferimento per tutte le varianti speciali disciplinate da normative di settore.
Analisi della norma
2.1 Elementi costitutivi
Il contratto di trasporto si articola in tre elementi essenziali:
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L’obbligazione di trasferimento: il vettore si obbliga a trasferire fisicamente persone o cose da un luogo di partenza a un luogo di destinazione. L’obbligazione è di risultato (non di mezzi): il vettore risponde se il risultato non è raggiunto, indipendentemente dalla diligenza impiegata, salvo prova del caso fortuito ex art. 1693 c.c.
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Il corrispettivo: il trasporto è contratto a titolo oneroso; la gratuità trasforma il rapporto in comodato o in diversa figura (trasporto amichevole, cui si applica la disciplina della responsabilità extracontrattuale per colpa grave ex art. 2043 c.c. secondo l’orientamento maggioritario).
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Lo spostamento spaziale: la prestazione caratteristica è il trasferimento nello spazio; sono esclusi dalla nozione i contratti di movimentazione di cose in assenza di trasferimento da un luogo a un altro (es. trasporto interno di cantiere).
2.2 Natura giuridica
Il contratto è:
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consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti, non con la consegna);
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a prestazioni corrispettive (sinallagmatico);
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a forma libera (la lettera di vettura di cui all’art. 1684 c.c. ha funzione probatoria, non costitutiva);
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commerciale quando esercitato professionalmente dall’imprenditore vettore.
2.3 Distinzione dalle figure contigue
| Figura | Differenza dalla nozione di trasporto |
| Appalto di servizi (art. 1655 c.c.) | Nell’appalto il risultato non è il trasferimento fisico ma l’opera o il servizio; il rischio organizzativo è del committente |
| Comodato (art. 1803 c.c.) | Mancanza del corrispettivo e del vettore come soggetto obbligato al trasferimento |
| Noleggio (Cod. nav.) | Il noleggiante mette a disposizione la nave o l’aeromobile; il noleggiatore organizza il trasporto |
| Spedizione (art. 1737 c.c.) | Lo spedizioniere conclude contratti di trasporto in nome proprio per conto del mittente; può diventare vettore assumendo l’esecuzione |
2.4 Trasporto di persone e trasporto di cose
La norma unifica sotto un’unica fattispecie due species radicalmente diverse, disciplinate rispettivamente agli artt. 1681–1682 c.c. (persone) e artt. 1683–1702 c.c. (cose). La distinzione incide sulla responsabilità (più gravosa nel trasporto di persone, dove si presume in ogni caso la responsabilità del vettore), sulle forme documentali e sul regime decadenziale.
Coordinamento normativo
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D.Lgs. 286/2005 — disciplina dell’autotrasporto di merci per conto terzi; responsabilità del vettore e del committente; costi minimi di sicurezza
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Codice della navigazione (R.D. 327/1942) — trasporto marittimo e aereo: normativa speciale prevalente sul c.c. per i rispettivi modi di trasporto
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Convenzione CMR (Ginevra 1956, ratif. L. 1084/1960) — trasporto internazionale di merci su strada; prevalenza sulla disciplina codicistica per i trasporti tra Stati aderenti
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Convenzione CIV/COTIF — trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e bagagli
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Regolamento CE 261/2004 — diritti dei passeggeri nel trasporto aereo
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Regolamento CE 1371/2007 — diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario
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D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) — disciplina pubblicistica del trasporto su strada
Art. 1679 c.c. — Pubblici servizi di linea
Art. 1679 (Pubblici servizi di linea)
«Chi esercita un servizio di pubblico trasporto di linea è tenuto ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, salvo che esistano motivi eccezionali che legittimino il rifiuto.»
Inquadramento sistematico
La norma introduce un obbligo legale a contrarre a carico del gestore di un pubblico servizio di linea, derogando al principio di libertà contrattuale ex art. 1321 c.c. Il fondamento è la funzione sociale del trasporto di massa, che impone al gestore di garantire la continuità del servizio a chiunque ne faccia richiesta nei limiti ordinari dell’impresa.
Analisi della norma
2.1 Presupposti dell’obbligo
L’obbligo a contrarre opera quando:
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il richiedente formula una domanda di trasporto compatibile con i mezzi ordinari dell’impresa (capacità, linee, orari);
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il servizio è un pubblico servizio di linea (trasporto regolare di persone o cose su percorsi e orari predeterminati);
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non ricorrono motivi eccezionali (calamità naturali, guasti tecnici imprevedibili, provvedimenti dell’autorità, sicurezza pubblica).
2.2 Conseguenze del rifiuto ingiustificato
Il rifiuto ingiustificato di trasporto integra:
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inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1679 c.c., con conseguente risarcimento del danno;
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eventuale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. verso terzi danneggiati;
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illecito amministrativo rilevante ai fini della concessione/autorizzazione del servizio pubblico.
2.3 Rapporto con la disciplina di settore
L’obbligo a contrarre ex art. 1679 c.c. è integrato e in parte sostituito dalle specifiche discipline di settore: per il trasporto ferroviario dagli obblighi di servizio pubblico ex Reg. CE 1370/2007; per il trasporto aereo dal Reg. CE 261/2004 sull’imbarco negato; per il trasporto urbano dai contratti di servizio tra enti locali e gestori.
Art. 1680 c.c. — Limiti di applicabilità delle norme
Art. 1680 (Limiti di applicabilità delle norme)
«Le norme di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua e per via aerea, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione o da leggi speciali.»
Inquadramento sistematico
La norma enuncia il principio di sussidiarietà del codice civile rispetto alla normativa speciale in materia di trasporto. Le disposizioni degli artt. 1678–1702 c.c. operano come diritto comune del contratto di trasporto, applicabili a tutti i modi (stradale, ferroviario, marittimo, aereo, fluviale), salvo che le discipline speciali deroghino in tutto o in parte.
Analisi della norma
2.1 Gerarchia delle fonti nel diritto dei trasporti
La struttura normativa è la seguente (in ordine di prevalenza):
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Norme internazionali convenzionali (CMR, CIV/COTIF, Convenzione di Montreal per il trasporto aereo) — prevalenza ex art. 117 Cost.
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Regolamenti europei (Reg. CE 261/2004, Reg. CE 1371/2007) — applicazione diretta
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Codice della navigazione (R.D. 327/1942) per il trasporto marittimo e aereo
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Leggi speciali nazionali (D.Lgs. 286/2005, D.Lgs. 285/1992)
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Codice civile artt. 1678–1702 — diritto comune residuale
2.2 Ambito di applicazione diretta del codice civile
Il codice civile trova applicazione diretta e integrale principalmente per:
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il trasporto stradale di merci per conto terzi sul territorio nazionale (fatte salve le disposizioni speciali del D.Lgs. 286/2005);
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il trasporto di persone su strada (taxi, noleggio con conducente) non soggetto a discipline di settore specifiche;
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il trasporto privato (non di linea) in tutti i modi.
Art. 1681 c.c. — Responsabilità del vettore
Art. 1681 (Responsabilità del vettore)
«Il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria del bagaglio, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. È nullo qualsiasi patto che esclude o limita la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.»
Inquadramento sistematico
La disposizione regola la responsabilità contrattuale del vettore per i sinistri alla persona del viaggiatore e per la perdita o avaria del bagaglio. Si tratta di una delle ipotesi più rigorose di responsabilità nel codice civile: il vettore risponde a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno — una prova liberatoria particolarmente gravosa che si avvicina alla responsabilità oggettiva.
Il secondo comma introduce una norma inderogabile con effetto invalidante di qualsiasi patto (anche contrattuale) di esonero o limitazione della responsabilità per sinistri al viaggiatore: si tratta di una delle rare nullità per contrarietà a norma imperativa espressamente sancite nel diritto dei contratti tipici.
Analisi della norma
2.1 Natura contrattuale della responsabilità
La responsabilità ex art. 1681 c.c. è di natura contrattuale: sorge dall’inadempimento dell’obbligazione di risultato assunta dal vettore di consegnare il passeggero sano e salvo alla destinazione. Questa qualificazione ha rilevanti conseguenze pratiche:
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il danneggiato deve provare solo l’esistenza del contratto e il danno subìto;
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sul vettore grava la prova liberatoria dell’adozione di tutte le misure idonee;
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il termine di prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c. (non quinquennale ex art. 2947 c.c.);
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l’azione può essere proposta solo dal contraente (il passeggero o, in caso di morte, i suoi eredi), non da terzi privi di rapporto contrattuale con il vettore.
Cass. Sez. 3, n. 7151/2023: «La responsabilità del vettore per i sinistri occorsi al passeggero durante il trasporto ha natura contrattuale ex art. 1681 c.c.; il passeggero danneggiato deve provare il contratto e il danno, mentre grava sul vettore la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sinistro.»
Cass. Sez. 3, n. 9811/2018: conferma della natura contrattuale della responsabilità ex art. 1681 c.c.; il vettore non è esonerato dal fatto del terzo se le misure adottate non erano sufficienti a evitare il danno.
Cass. Sez. 3, n. 249/2017: la presunzione di responsabilità del vettore opera anche quando il sinistro è cagionato da un’anomalia della cosa trasportante (es. pavimento scivoloso del veicolo) che il vettore avrebbe potuto eliminare con la diligenza richiesta.
2.2 L’onere probatorio del vettore: “tutte le misure idonee”
La prova liberatoria imposta al vettore è particolarmente gravosa: egli deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, vale a dire ogni precauzione che, secondo la migliore scienza tecnica e le concrete circostanze del caso, avrebbe potuto impedire il sinistro. Non è sufficiente dimostrare la conformità agli standard minimi di legge o alle prassi di settore.
Cass. Sez. 3, n. 4205/2017: il vettore non è esonerato dalla responsabilità dimostrando semplicemente la regolarità della manutenzione ordinaria del veicolo; deve provare che nessuna misura ulteriore — concretamente esigibile — avrebbe potuto prevenire il sinistro.
Cass. Sez. 3, n. 13958/2022: la condotta imprudente del passeggero costituisce caso fortuito parziale idoneo a ridurre — ma non ad escludere — la responsabilità del vettore, salvo che il comportamento del passeggero sia stato l’unica causa efficiente del danno.
Cass. Sez. 3, n. 681/2016: il vettore di linea non prova la liberatoria con la sola dimostrazione del rispetto dei parametri minimi di sicurezza: deve dimostrare la concreta adozione di ogni misura supplementare richiesta dalle circostanze del caso specifico.
2.3 Sinistri durante il viaggio: estensione temporale
L’espressione «durante il viaggio» va interpretata estensivamente: comprende il periodo intercorrente tra l’inizio dell’imbarco e il completamento dello sbarco, incluse le operazioni ausiliarie (es. salita e discesa dal veicolo presso la fermata). Non comprende invece i danni avvenuti prima dell’inizio delle operazioni di imbarco o dopo il completamento dello sbarco.
Cass. Sez. 6, n. 2014/24347: il sinistro occorso al passeggero durante la discesa dal veicolo è avvenuto «durante il viaggio» ai sensi dell’art. 1681 c.c.; la responsabilità del vettore opera anche in questa fase.
2.4 Nullità della clausola di esonero
Il secondo comma sancisce la nullità assoluta di qualsiasi patto che escluda o limiti la responsabilità del vettore per sinistri al viaggiatore. La nullità:
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opera di diritto, senza necessità di domanda del danneggiato;
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è rilevabile d’ufficio dal giudice;
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travolge la clausola ma non il contratto (nullità parziale ex art. 1419 c.c.);
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si estende alle clausole che limitano la responsabilità fissando massimali risarcitori inferiori al danno effettivo.
Restano invece valide le clausole che limitano la responsabilità per il bagaglio (non coperto dalla nullità) nei limiti dell’art. 1229 c.c. (non applicabile per dolo o colpa grave).
2.5 Responsabilità per perdita o avaria del bagaglio
A differenza dei sinistri alla persona, la responsabilità per il bagaglio non è assistita dalla clausola di inderogabilità: si applica la disciplina generale degli artt. 1693-1696 c.c. con possibilità di limitazione contrattuale nei limiti dell’art. 1229 c.c.
Giurisprudenza per sottotemi
3.1 Casistica: trasporto su autobus/tram/metropolitana
Trib. Castrovillari n. 525/2026: passeggero caduto durante la frenata improvvisa dell’autobus; il vettore non ha provato l’emergenza imprevedibile che avrebbe reso necessaria la frenata; condanna al risarcimento.
Trib. Grosseto n. 437/2024: passeggero scivolato sul pavimento bagnato del veicolo non adeguatamente segnalato; vettore condannato per mancata adozione delle misure di prevenzione.
Trib. Napoli n. 2649/2025: caduta del passeggero dovuta all’apertura improvvisa delle porte prima della fermata; responsabilità piena del vettore; nessun concorso colposo del passeggero.
Trib. Milano n. 10816/2024: infortunio occorso durante la discesa; mancanza di ausilio del personale di bordo; condanna del vettore.
Trib. Monza n. 3021/2024: passeggero infortunato per guasto meccanico non segnalato; vettore condannato nonostante la conformità alle revisioni periodiche obbligatorie.
Trib. Reggio Calabria n. 1728/2024: concorso di colpa del passeggero per mancato utilizzo delle maniglie di sostegno; riduzione del risarcimento del 30%.
3.2 Casistica: responsabilità per atti di terzi a bordo
Cass. Sez. 3, n. 2001/491: il vettore non è responsabile per l’aggressione del passeggero da parte di un terzo se ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di sicurezza ordinariamente esigibili per prevenire atti vandalici o violenti a bordo.
Art. 1682 c.c. — Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Art. 1682 (Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi)
«Se il trasporto è eseguito da più vettori successivi, ciascuno di essi risponde dei danni avvenuti durante il trasporto che eseguisce. Il vettore che ha consegnato il bagaglio al successivo risponde dei danni se non prova che la perdita o l’avaria si è verificata durante il tratto percorso dall’altro.»
Inquadramento sistematico
La norma disciplina il trasporto cumulativo di persone (rinviando alla disciplina degli artt. 1700–1702 c.c. per le merci), prevedendo la responsabilità separata di ciascun vettore per il tratto di propria competenza e una responsabilità solidale per il bagaglio con onere della prova sul vettore che ha effettuato la consegna.
Analisi della norma
La responsabilità nel trasporto cumulativo di persone è regolata dal principio di separazione dei tratti: ciascun vettore risponde autonomamente per i sinistri occorsi nel proprio segmento. Questa regola si distingue dalla solidarietà piena prevista per le merci dall’art. 1700 c.c.
Per il bagaglio, invece, opera una presunzione contraria: il vettore che lo ha consegnato al successivo risponde solidalmente, salvo prova che il danno si è verificato nel tratto dell’altro vettore.
Art. 1683 c.c. — Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Art. 1683 (Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore)
«Il mittente deve fornire al vettore le indicazioni e i documenti necessari per l’esecuzione del trasporto e per l’adempimento di formalità doganali, fiscali e amministrative; egli risponde del danno cagionato al vettore da indicazioni inesatte, insufficienti o false, tranne che il danno sia dipeso da colpa del vettore.»
Analisi della norma
La norma pone a carico del mittente un obbligo di informazione e collaborazione, fondamentale per la corretta esecuzione del trasporto. Il mittente risponde per:
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indicazioni inesatte sulla natura, peso, dimensioni o valore della merce;
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documentazione mancante o falsa per formalità doganali o fiscali;
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istruzioni insufficienti per la manipolazione di merce pericolosa o deperibile.
La responsabilità del mittente è di natura contrattuale e si cumula con quella del vettore quando entrambi abbiano contribuito al danno. Trova applicazione il principio del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con riduzione proporzionale del risarcimento dovuto dal vettore.
Art. 1684 c.c. — Lettera di vettura e ricevuta di carico
Art. 1684 (Lettera di vettura e ricevuta di carico)
«Il mittente può esigere dal vettore una ricevuta della merce consegnata per il trasporto e il vettore può esigere dal mittente una lettera di vettura contenente le indicazioni necessarie per l’esecuzione del trasporto. La lettera di vettura fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il vettore vi attesta.»
Analisi della norma
1.1 Natura e funzioni della lettera di vettura
La lettera di vettura è un documento contrattuale con triplice funzione:
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probatoria: fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal vettore (presa in carico, condizioni apparenti della merce, data e luogo di consegna);
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esecutiva: contiene le istruzioni necessarie per l’esecuzione del trasporto (destinatario, luogo di destinazione, caratteristiche della merce);
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di legittimazione: identifica il mittente e consente l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 1685–1689 c.c.
1.2 Efficacia probatoria
La lettera di vettura fa prova privilegiata dei fatti che il vettore attesta: in particolare, delle condizioni apparenti della merce al momento della presa in carico. Le annotazioni del vettore sulle riserve relative alle condizioni della merce hanno rilevanza decisiva ai fini della responsabilità ex art. 1693 c.c.
Trib. Milano n. 2200/2025: la lettera di vettura priva di riserve fa presumere la buona condizione della merce al momento della consegna al vettore; l’avaria alla destinazione è addebitata al vettore salvo prova del caso fortuito.
Art. 1685 c.c. — Diritti del mittente
Art. 1685 (Diritti del mittente)
«Il mittente ha il diritto, durante il trasporto, di chiedere al vettore la sospensione del trasporto, il deposito della merce, la restituzione di essa, il cambiamento del luogo di destinazione o del destinatario. Le spese e i danni derivanti dall’esercizio di tale diritto sono a carico del mittente.»
Analisi della norma
Il diritto di contromandare spetta al mittente finché non è sorto il diritto del destinatario ex art. 1689 c.c. (cioè fino all’arrivo della merce nel luogo di destinazione e prima che il destinatario ne abbia richiesto la consegna). Il mittente che esercita tale diritto deve rimborsare al vettore tutte le spese extra e i danni subìti per effetto della variazione.
Cass. Sez. 3, n. 21236/2026: il diritto del mittente al contromandato cessa non appena il destinatario ha chiesto al vettore la consegna della merce ex art. 1689 c.c.; da quel momento prevale la posizione del destinatario e il mittente non può più impartire istruzioni contrarie.
Cass. Sez. 3, n. 19185/2020: il diritto al contromandato ex art. 1685 c.c. non può essere esercitato in modo abusivo per pregiudicare i diritti del destinatario già sorti; l’esercizio abusivo legittima il destinatario a richiedere il risarcimento del danno.
Cass. Sez. 3, n. 34176/2024: il cambio di destinatario ordinato dal mittente durante il trasporto è valido ed efficace anche nei confronti del vettore purché comunicato prima dell’arrivo della merce e prima che il destinatario originario ne abbia chiesto la consegna.
Art. 1686 c.c. — Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto
Art. 1686 (Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto)
«Se il trasporto è impedito o ritardato per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere istruzioni al mittente e deve, nell’attesa, provvedere alla conservazione delle cose. Se le istruzioni non giungono nel termine convenuto o, in mancanza, in quello della natura del trasporto, il vettore può scaricare la merce e depositarla a spese e a rischio del mittente, oppure, se si tratta di cose che si deteriorano rapidamente, può venderle.»
Analisi della norma
La norma regola le sopravvenienze non imputabili al vettore che impediscono o ritardano il trasporto (eventi atmosferici, sequestri, blocchi stradali, provvedimenti dell’autorità, scioperi). Il vettore ha un duplice obbligo:
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chiedere tempestivamente istruzioni al mittente;
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conservare la merce nell’attesa (obbligo di custodia a titolo di mandato).
In mancanza di istruzioni nel termine, il vettore ha facoltà — non obbligo — di scaricare e depositare la merce o, per i beni deperibili, di venderla. Il ricavato della vendita spetta al mittente, decurtate le spese di conservazione e trasporto.
Art. 1687 c.c. — Riconsegna delle merci
Art. 1687 (Riconsegna delle merci)
«All’arrivo nel luogo di destinazione, il vettore deve avvisare il destinatario e mettere a sua disposizione le cose trasportate.»
Analisi della norma
L’obbligo di riconsegna si articola in due atti distinti: l’avviso al destinatario dell’arrivo della merce e la messa a disposizione della stessa. L’avviso è un atto recettizio e deve essere effettuato con le modalità contrattualmente convenute o con quelle d’uso nel commercio. Il mancato avviso espone il vettore alla responsabilità per i danni da ritardata consegna ex art. 1691 c.c.
Art. 1688 c.c. — Termine di resa
Art. 1688 (Termine di resa)
«Il vettore è tenuto a consegnare le cose trasportate entro il termine convenuto o, in mancanza, entro il termine normalmente richiesto dalla natura del trasporto, tenuto conto delle circostanze.»
Analisi della norma
Il termine di consegna può essere:
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convenzionale (fissato dalle parti nel contratto o nella lettera di vettura);
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naturale (desumibile dalla natura del trasporto, dalla distanza e dalle circostanze del caso).
Il ritardo nella consegna costituisce inadempimento parziale che legittima il risarcimento del danno da ritardo, distinto dal risarcimento per perdita o avaria. Per i beni deperibili, il ritardo può equivalere alla perdita parziale o totale.
Trib. Nola n. 1298/2026: il ritardo nella consegna di merce deperibile (prodotti ortofrutticoli) equivale alla perdita parziale quando rende la merce invendibile; il risarcimento comprende l’intero valore commerciale della partita deteriorata.
Art. 1689 c.c. — Diritti del destinatario
Art. 1689 (Diritti del destinatario)
«Dopo l’arrivo della merce nel luogo di destinazione, il destinatario ha il diritto di chiederne la riconsegna al vettore, previo pagamento di quanto dovuto per il trasporto e delle spese. Il destinatario che esercita questi diritti è tenuto ad adempiere le obbligazioni che risultano dalla lettera di vettura.»
Analisi della norma
Il destinatario acquisisce un diritto autonomo alla riconsegna della merce all’arrivo, esercitabile nei confronti del vettore indipendentemente dal mittente. Tale diritto presuppone:
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l’arrivo della merce nel luogo di destinazione;
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il pagamento (o l’offerta) di nolo e spese;
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l’accettazione delle obbligazioni risultanti dalla lettera di vettura.
Il diritto del destinatario si coordina con quello del mittente ex art. 1685 c.c.: fino all’esercizio del diritto da parte del destinatario, il mittente può revocare o modificare le istruzioni; successivamente prevale il destinatario.
Cass. Sez. 3, n. 8347/2017: il destinatario che ha richiesto la riconsegna della merce subentra nelle obbligazioni del mittente risultanti dalla lettera di vettura; risponde in solido con il mittente per il pagamento del nolo non saldato.
Cass. Sez. 3, n. 998/1971: il destinatario che non richiede la riconsegna non assume alcuna obbligazione nei confronti del vettore; il mittente rimane esclusivo debitore del nolo.
Art. 1690 c.c. — Impedimenti alla riconsegna
Art. 1690 (Impedimenti alla riconsegna)
«Se la riconsegna delle cose trasportate è impedita, il vettore deve chiedere istruzioni al mittente. Se le cose sono soggette a rapido deterioramento, il vettore può venderle seguendo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria o, in mancanza, nel modo più conveniente nell’interesse del mittente.»
Analisi della norma
La norma disciplina le ipotesi di impossibilità della riconsegna al destinatario (destinatario irreperibile, merce rifiutata, luogo di destinazione non raggiungibile). Il vettore deve:
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chiedere istruzioni al mittente;
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nell’attesa, custodire la merce a spese del mittente;
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per i beni deperibili, può procedere alla vendita giudiziale o extrajudiziale nel miglior interesse del mittente.
Art. 1691 c.c. — Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine
Art. 1691 (Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine)
«Quando la lettera di vettura o la ricevuta di carico è emessa all’ordine, il diritto alla riconsegna spetta al portatore del documento girato in suo favore dal mittente o dal precedente giratario. Il vettore non è liberato dalla consegna effettuata senza la presentazione del documento, se conosceva o doveva conoscere il possesso del documento da parte di un terzo.»
Analisi della norma
La lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine ha natura di titolo di credito: il diritto alla riconsegna si trasferisce mediante girata e il vettore è obbligato a consegnare la merce al portatore legittimato. La norma stabilisce altresì che il vettore che consegna senza presentazione del titolo — pur sapendo che un terzo ne è portatore — non è liberato dall’obbligazione: risponde verso il legittimo portatore per la mancata consegna.
Art. 1692 c.c. — Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Art. 1692 (Responsabilità del vettore nei confronti del mittente)
«Il vettore che, per eseguire il trasporto, si avvale di altri vettori, risponde dell’operato di questi come del fatto proprio, salvo il diritto di regresso.»
Analisi della norma
La norma disciplina la responsabilità del vettore per il fatto del subvettore. Il vettore principale che affida l’esecuzione materiale del trasporto ad altri vettori rimane responsabile nei confronti del mittente per il loro operato. Si tratta di un’applicazione speciale del principio generale dell’art. 1228 c.c. (responsabilità per il fatto degli ausiliari).
Il vettore principale risponde anche se il subvettore ha operato senza autorizzazione o in violazione del contratto, ma conserva il diritto di regresso verso il subvettore responsabile del danno.
Cass. Sez. 3, n. 17107/2026: il vettore principale risponde verso il mittente dei danni cagionati dal subvettore durante il trasporto affidatogli ex art. 1692 c.c., indipendentemente dall’eventuale mancanza di autorizzazione al subappalto; il committente non è tenuto ad agire direttamente contro il subvettore.
Cass. Sez. 3, n. 32976/2022: la responsabilità del vettore principale per il fatto del subvettore non richiede la prova della culpa in eligendo o in vigilando; è sufficiente il danno verificatosi durante il tratto affidato al subvettore.
Cass. Sez. 3, n. 24641/2015: il diritto di regresso del vettore principale verso il subvettore è disciplinato dalle norme generali sulla responsabilità contrattuale; il vettore principale può agire per l’intero importo pagato al mittente.
Cass. Sez. 3, n. 14665/2015: anche il subvettore non autorizzato risponde verso il mittente in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; la responsabilità del vettore principale ex art. 1692 c.c. non esclude l’azione diretta del mittente contro il subvettore per il danno da questi cagionato.
Casistica di merito — subvettore
Trib. Ragusa n. 491/2024: vettore principale condannato per la perdita della merce avvenuta durante il tratto affidato al subvettore; il giudice ha respinto l’eccezione di novazione del contratto con il subvettore.
Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 3939/2024: condanna solidale di vettore principale e subvettore per avaria della merce refrigerata affidata senza adeguate istruzioni sul mantenimento della catena del freddo.
Trib. Roma n. 16032/2024: il vettore principale non può limitare la propria responsabilità al corrispettivo pattuito con il subvettore; risponde verso il mittente per il valore pieno della merce perduta.
Trib. Trani n. 15/2025: responsabilità del vettore principale per furto della merce avvenuto durante la sosta non autorizzata del subvettore; il furto non costituisce caso fortuito quando è conseguenza di una condotta negligente del subvettore.
Trib. Rovigo n. 691/2024: il vettore principale che non ha comunicato al mittente di avvalersi di un subvettore risponde in ogni caso per l’avaria; il subappalto non dichiarato non modifica il regime di responsabilità verso il mittente.
Trib. Milano n. 4663/2025: il vettore principale che ha consegnato la merce al subvettore senza verificarne la idoneità tecnica risponde per culpa in eligendo indipendentemente dalla responsabilità oggettiva ex art. 1692 c.c.
Art. 1693 c.c. — Responsabilità per perdita e avaria
Art. 1693 (Responsabilità per perdita e avaria)
«Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o di quello del destinatario.»
Inquadramento sistematico
L’art. 1693 c.c. è la norma cardine della responsabilità del vettore nel trasporto di cose. Istituisce una presunzione iuris tantum di responsabilità del vettore per qualsiasi perdita o avaria verificatasi durante il trasporto: dal momento della ricezione della merce a quello della riconsegna al destinatario. Il vettore può liberarsi solo provando una delle cause esonerative tassativamente indicate.
Analisi della norma
2.1 La presunzione di responsabilità
La responsabilità del vettore si presume per il solo fatto della perdita o dell’avaria intervenuta durante il trasporto. Il mittente (o il destinatario) deve provare:
-
la consegna della merce al vettore in buono stato;
-
la perdita o l’avaria alla riconsegna.
Non deve provare la colpa del vettore né le circostanze del danno.
Cass. Sez. 3, n. 942/2026: il mittente che agisce ex art. 1693 c.c. deve provare la consegna della merce al vettore e il danno alla destinazione; grava invece sul vettore la prova del caso fortuito o delle altre cause esonerative.
Cass. Sez. 3, n. 12971/2024: la presunzione di responsabilità del vettore opera anche quando la perdita si verifichi durante una sosta necessaria del trasporto; il furto durante la sosta non è automaticamente caso fortuito.
Cass. Sez. 3, n. 13381/2018: il vettore che riceve la merce priva di imballaggio e non formula riserve alla ricezione non può successivamente addebitare al mittente i danni da avaria conseguenti alla mancanza di protezione.
2.2 Le cause esonerative
Il vettore si libera dalla responsabilità provando:
(a) Caso fortuito: evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al vettore o ai suoi ausiliari. Non costituisce caso fortuito:
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il furto della merce durante la sosta del mezzo se il vettore non ha adottato adeguate misure di sicurezza;
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il guasto meccanico se dipendente dalla mancata manutenzione;
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le condizioni meteorologiche avverse normalmente prevedibili sulla rotta.
Cass. Sez. 3, n. 11857/2015: il furto della merce durante la sosta notturna in un’area di servizio non custodita non costituisce caso fortuito quando il vettore avrebbe potuto depositare il veicolo in una struttura custodita.
Cass. Sez. 3, n. 19358/2016: l’allagamento dell’automezzo durante alluvione straordinaria configura caso fortuito; la straordinarietà dell’evento è valutata rispetto alla probabilità statistica dell’evento in quel territorio.
(b) Natura o vizi della cosa: la perdita o l’avaria derivano da caratteristiche intrinseche della merce (es. calo naturale, deperibilità, fermentazione) o da vizi occulti non rilevabili all’atto della ricezione.
(c) Imballaggio difettoso: il vettore deve provare sia il vizio dell’imballaggio sia il nesso causale con il danno. Non può avvalersi di questa causa esoneratoria se all’atto della ricezione non ha formulato riserve sull’imballaggio.
(d) Fatto del mittente o del destinatario: istruzioni errate del mittente che hanno causato il danno; intervento del destinatario che ha alterato le condizioni della merce.
2.3 Il periodo di responsabilità
La responsabilità del vettore decorre dal momento della ricezione della merce (consegna materiale e volontaria al vettore) e cessa al momento della riconsegna al destinatario. La consegna a depositari o ausiliari del vettore non interrompe il periodo di responsabilità.
Trib. Lodi n. 721/2024: la responsabilità del vettore cessa solo con la riconsegna materiale al destinatario; il deposito della merce in magazzino contiguo alla banchina di scarico, non ancora ricevuta dal destinatario, è ancora a rischio del vettore.
C.A. Milano n. 1000/2024: il vettore che lascia la merce incustodita su una banchina pubblica senza ricevuta di consegna non ha adempiuto all’obbligo di riconsegna; risponde per il successivo furto.
Trib. Torino n. 2054/2024: la riconsegna della merce a soggetto diverso dal destinatario (peraltro non autorizzato dal mittente) non libera il vettore; risponde per la perdita della merce.
C.A. Firenze n. 981/2025: il furto della merce dal magazzino del vettore in attesa di consegna rientra nel periodo di responsabilità ex art. 1693 c.c.; il vettore non prova il caso fortuito con la sola dimostrazione di non aver partecipato al furto.
C.A. Venezia n. 715/2024: l’incendio del veicolo durante il percorso costituisce caso fortuito solo se il vettore dimostra che l’incendio non è stato cagionato da un difetto del veicolo stesso o da materiali infiammabili trasportati in violazione delle istruzioni.
Trib. Castrovillari n. 1533/2024: il vettore risponde per i danni da avaria frigorifera quando l’interruzione della catena del freddo è dovuta al malfunzionamento dell’impianto di refrigerazione del semirimorchio, non provato come caso fortuito.
Art. 1694 c.c. — Presunzioni di fortuito
Art. 1694 (Presunzioni di fortuito)
«Si presume che la perdita o l’avaria sia dovuta a caso fortuito quando è verificata la perdita o la diminuzione di peso di merce trasportata sfusa o in colli aperti; quando si tratta di cose che per la loro natura sono soggette a calo; quando le cose sono trasportate in contenitori chiusi e sigillati dal mittente.»
Analisi della norma
La norma prevede presunzioni legali relative di caso fortuito a favore del vettore in tre ipotesi specifiche, invertendo in tali casi l’onere della prova: è il mittente (o destinatario) che deve dimostrare che la perdita o l’avaria non è riconducibile alle cause presuntivamente indicate.
1.1 Merce sfusa o in colli aperti
La perdita di peso o i cali di merce trasportata sfusa (cereali, liquidi, polveri) si presumono dovuti a fortuito (dispersione naturale, assestamento). Il mittente che vuol far valere la responsabilità del vettore deve provare che la perdita supera il calo naturale ordinario.
1.2 Cose soggette a calo naturale
Le merci con tendenza intrinseca al calo (prodotti alimentari, sostanze igroscopiche, materiali volatili) beneficiano della presunzione per le perdite rientranti nei limiti del calo ordinario. Il vettore deve comunque provare il nesso causale tra la natura della merce e la perdita verificata.
1.3 Contenitori chiusi e sigillati dal mittente
Quando il mittente ha consegnato la merce in contenitori sigillati di sua cura, e il vettore riceve e riconsegna il contenitore integro, si presume che il contenuto corrisponda alle dichiarazioni del mittente. Il vettore non risponde per discrepanze tra il contenuto dichiarato e quello effettivo, purché non vi siano segni di manomissione esterna.
Art. 1695 c.c. — Calo naturale
Art. 1695 (Calo naturale)
«Il vettore non risponde della perdita derivante da calo naturale della merce, qualora il mittente abbia indicato che la merce è soggetta a tale calo.»
Analisi della norma
La norma condiziona l’esonero del vettore per calo naturale alla previa dichiarazione del mittente circa la natura deperibile della merce. In mancanza di tale dichiarazione, il calo non giova al vettore. La norma è da coordinare con l’art. 1683 c.c. (obbligo del mittente di fornire informazioni accurate) e con l’art. 1694 c.c. (presunzioni di fortuito).
Art. 1696 c.c. — Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate
Art. 1696 (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate)
«Il risarcimento dovuto al mittente per la perdita totale o parziale della cosa non può superare il valore dichiarato, né, in mancanza di dichiarazione, il valore che la cosa aveva nel luogo e nel tempo della consegna al vettore. In caso di avaria, il risarcimento non può superare l’importo della diminuzione di valore che la cosa ha subito. Non è dovuto il risarcimento del danno che non sia conseguenza diretta del fatto del vettore. Le limitazioni del presente articolo non operano quando il danno è stato causato da dolo o da colpa grave del vettore o dei suoi preposti.»
Inquadramento sistematico
La norma fissa i criteri di liquidazione del danno nel trasporto di cose, stabilendo un limite massimo commisurato al valore dichiarato o al valore di mercato al momento della consegna. Il sistema è bilanciato dall’ultimo comma che elimina il limite in caso di dolo o colpa grave.
Analisi della norma
2.1 Il valore dichiarato
Il mittente può dichiarare in contratto il valore della merce: in tal caso il risarcimento non può superare tale valore, che funge da massimale contrattuale. La dichiarazione di valore ha anche rilevanza assicurativa e tariffaria.
2.2 Il valore di mercato al momento della consegna
In assenza di dichiarazione, il danno è liquidato con riferimento al valore di mercato della merce nel luogo e nel tempo della consegna al vettore. Sono esclusi:
-
lucro cessante derivante dalla mancata rivendita (danno indiretto);
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danni da interruzione dell’attività produttiva (danno non conseguenza diretta);
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danni emergenti diversi dalla perdita del valore della merce.
2.3 Inoperatività del limite per dolo o colpa grave
Quando il vettore o i suoi preposti hanno agito con dolo o colpa grave, il limite risarcitorio non opera e il danno è risarcito integralmente, incluso il lucro cessante e i danni indiretti.
Cass. Sez. 3, n. 5052/2026: il vettore che omette deliberatamente di rispettare le istruzioni di trasporto frigorifero, causando il deterioramento della merce, risponde per dolo contrattuale; il limite risarcitorio ex art. 1696 c.c. non opera; il risarcimento comprende anche il mancato guadagno sulla rivendita.
Cass. Sez. 3, n. 7922/2024: la colpa grave del vettore ricorre quando il danno è conseguenza di una condotta gravemente negligente che manifesta un’assoluta mancanza di diligenza minima; l’abbandono del mezzo incustodito in area non sicura per un periodo prolungato integra colpa grave.
Cass. Sez. 6, n. 27579/2022: il limite ex art. 1696 c.c. non si applica quando il vettore ha fornito al mittente indicazioni false sulla rotta seguita, cagionando ritardi e avarie; la falsità dolosa delle comunicazioni integra il dolo che rende inoperante il limite.
Cass. Sez. 3, n. 11792/2017: la liquidazione del danno ex art. 1696 c.c. si effettua con riferimento al valore di mercato della merce nel luogo e nel momento della consegna al vettore, non al prezzo di rivendita pattuito dal mittente con i propri clienti; il danno da lucro cessante è risarcibile solo in caso di dolo o colpa grave.
Art. 1697 c.c. — Accertamento della perdita e dell’avaria
Art. 1697 (Accertamento della perdita e dell’avaria)
«All’atto della riconsegna, il destinatario e il vettore possono richiedere il reciproco accertamento della merce. Se il destinatario riceve la merce senza riserve, il vettore è liberato da ogni responsabilità, a meno che il danno non fosse non apparente e il destinatario non abbia comunicato il danno al vettore entro otto giorni dalla riconsegna.»
Analisi della norma
La norma disciplina la procedura di accertamento della merce alla riconsegna e le conseguenze probatorie della ricezione senza riserve. L’accertamento congiunto (verifica) è facoltativo per entrambe le parti; il suo mancato esercizio non esonera il destinatario dal formulare riserve in caso di danno apparente.
La ricezione della merce senza riserve:
-
costituisce accettazione dello stato apparente della merce;
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produce decadenza dall’azione risarcitoria per i vizi apparenti;
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non preclude l’azione per i vizi non apparenti (occulti), purché denunciati entro 8 giorni dalla riconsegna.
Art. 1698 c.c. — Estinzione dell’azione nei confronti del vettore
Art. 1698 (Estinzione dell’azione nei confronti del vettore)
«L’azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Per il trasporto di persone, la prescrizione decorre dal giorno in cui si verifica il sinistro; per il trasporto di cose, dal giorno della riconsegna o, se la riconsegna non ha avuto luogo, dal giorno in cui avrebbe dovuto avere luogo. Il diritto al risarcimento si prescrive, in ogni caso, in tre anni se il vettore o i suoi preposti hanno cagionato il danno con dolo.»
Inquadramento sistematico
La norma stabilisce un termine di prescrizione breve (un anno) per tutte le azioni derivanti dal contratto di trasporto, derogando alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Il termine triennale per il dolo è un’eccezione mitigatrice a favore del danneggiato.
Analisi della norma
2.1 Il termine annuale
Il termine di un anno decorre:
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trasporto di persone: dal giorno del sinistro;
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trasporto di cose: dal giorno della riconsegna effettiva o dal giorno in cui avrebbe dovuto avere luogo (in caso di perdita totale).
2.2 Coordinamento con la decadenza ex art. 1697 c.c.
L’art. 1698 c.c. regola la prescrizione dell’azione; l’art. 1697 c.c. regola la decadenza per omessa riserva alla riconsegna. Le due istituti operano in modo autonomo:
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la decadenza per omessa riserva opera in relazione ai danni apparenti, indipendentemente dalla prescrizione;
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la prescrizione annuale si applica a tutte le azioni, comprese quelle per danni non apparenti tempestivamente denunciati ex art. 1697 c.c.
2.3 Il termine triennale per il dolo
Quando il vettore o i suoi preposti hanno agito con dolo, il termine di prescrizione è elevato a tre anni. Il termine triennale si applica sia alle azioni per perdita e avaria sia alle azioni per ritardo doloso.
Trib. Cagliari n. 300/2025: la ricezione della merce con riserva generica («merce ritirata con riserva») non è sufficiente ad impedire la decadenza ex art. 1697 c.c.; la riserva deve indicare la natura dell’avaria o precisare che non è ancora possibile accertarla.
Trib. Napoli Nord n. 358/2024: la riserva specifica formulata dal destinatario all’atto della riconsegna impedisce la decadenza e mantiene l’azione risarcitoria per tutti i danni apparenti riconducibili alla riserva stessa; la prescrizione annuale decorre dalla data di riconsegna.
Art. 1699 c.c. — Trasporto con rispedizione della merce
Art. 1699 (Trasporto con rispedizione della merce)
«Se il vettore si è obbligato a rispedire la merce, egli risponde anche del trasporto successivo, salvo che si tratti di trasporto marittimo o aereo, per il quale si applicano le norme del codice della navigazione.»
Analisi della norma
La norma disciplina il trasporto con rispedizione: il vettore originale si obbliga non solo al trasporto sul primo tratto ma anche alla cura della rispedizione della merce verso la destinazione finale. In tale caso risponde come vettore unico anche per il trasporto successivo, a meno che si tratti di trasporto marittimo o aereo (soggetti alla speciale disciplina del Codice della navigazione).
La figura si distingue dallo spedizioniere (art. 1737 c.c.) perché il vettore con rispedizione assume direttamente l’obbligazione di trasporto per l’intero percorso, senza limitarsi a organizzare i trasporti altrui.
Art. 1700 c.c. — Trasporto cumulativo
Art. 1700 (Trasporto cumulativo)
«Nel trasporto cumulativo, ciascun vettore assume la responsabilità dell’esecuzione del trasporto per la totalità del percorso. Tuttavia, il vettore che ha eseguito la parte del trasporto nel corso della quale si sono verificati la perdita o il danno risponde in solido con gli altri.»
Inquadramento sistematico
Il trasporto cumulativo è il contratto con il quale più vettori si obbligano solidalmente, sin dall’inizio, per la totalità del percorso, a differenza del trasporto successivo dove ciascun vettore si obbliga solo per il proprio tratto. La norma introduce una regola di solidarietà passiva che tutela il mittente/destinatario consentendo loro di agire contro qualsiasi vettore per l’intero danno.
Analisi della norma
2.1 La solidarietà passiva
Ciascun vettore cumulativo è obbligato per l’intero percorso: il mittente può agire indifferentemente contro qualsiasi vettore per l’intero risarcimento. Non è necessario identificare quale vettore ha causato il danno per proporre l’azione.
2.2 Il vettore del tratto dannoso
Il vettore nel cui tratto si è verificato il danno risponde in solido con gli altri ma ha diritto di regresso verso questi per la quota di responsabilità imputabile a ciascuno.
2.3 Distinzione dal trasporto successivo
Nel trasporto successivo (a differenza del cumulativo), ciascun vettore risponde solo per il proprio tratto: il mittente deve identificare il vettore responsabile. L’ultimo vettore che ha preso in consegna la merce e la consegna al destinatario può tuttavia essere tenuto a rispondere in nome di tutti gli altri (art. 1702 c.c.).
Cass. Sez. 6, n. 3165/2021: nel trasporto cumulativo ciascun vettore risponde solidalmente per l’intero percorso; il mittente non è tenuto a provare in quale tratto si sia verificato il danno per agire contro uno qualsiasi dei vettori solidali; il vettore convenuto non può eccepire che il danno si è verificato nel tratto di un altro vettore per liberarsi dalla responsabilità verso il mittente, ma può esercitare il regresso interno.
Art. 1701 c.c. — Diritto di accertamento dei vettori successivi
Art. 1701 (Diritto di accertamento dei vettori successivi)
«Ciascun vettore che nel trasporto successivo riceve la merce dal vettore precedente ha diritto di fare accertare in contraddittorio con questi la quantità e lo stato della merce al momento della consegna.»
Analisi della norma
La norma garantisce a ciascun vettore nel trasporto successivo il diritto all’accertamento in contraddittorio della merce al momento del passaggio di consegna tra un vettore e il successivo. Tale accertamento è fondamentale per la prova del danno verificatosi nel tratto di propria competenza ai fini del regresso interno tra vettori.
L’accertamento deve essere effettuato tempestivamente al momento della ricezione: il vettore successivo che non esercita tale diritto si presume abbia ricevuto la merce nelle condizioni indicate nella documentazione di trasporto.
Art. 1702 c.c. — Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore
Art. 1702 (Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore)
«L’ultimo vettore è tenuto a riscuotere i crediti dei vettori precedenti, salvo il diritto di rifiutare la consegna finché non sia soddisfatto per i suoi crediti e per quelli dei vettori che lo hanno preceduto.»
Analisi della norma
L’ultimo vettore svolge una funzione di esattore per i crediti di tutti i vettori precedenti: deve riscuotere, contestualmente alla riconsegna della merce, il nolo e le spese di tutti i vettori della catena del trasporto cumulativo o successivo. A garanzia di tale credito, ha il diritto di ritenzione della merce fino al pagamento integrale.
Il diritto di ritenzione è strumento di autotutela particolarmente incisivo: l’ultimo vettore può legittimamente rifiutare la consegna al destinatario finché non sia soddisfatto per i propri crediti e per quelli dei precedenti vettori. Il diniego della consegna non costituisce inadempimento dell’obbligo di riconsegna ex art. 1687 c.c.
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Numero | Anno | Articolo | Tema |
| 1 | Cass. Sez. 3 | Art. 1693 | prova del caso fortuito | ||
| 2 | Cass. Sez. 3 | Art. 1692 | responsabilità per subvettore | ||
| 3 | Cass. Sez. 3 | Art. 1696 | dolo/colpa grave; limite risarcitorio | ||
| 4 | Cass. Sez. 3 | Art. 1685 | contromandato e diritto del destinatario | ||
| 5 | Cass. Sez. 3 | Art. 1693 | furto durante sosta non programmata | ||
| 6 | Cass. Sez. 3 | Art. 1696 | colpa grave e limite risarcitorio | ||
| 7 | Cass. Sez. 3 | Art. 1685 | cambio di destinatario | ||
| 8 | Cass. Sez. 3 | Art. 1681 | natura contrattuale responsabilità | ||
| 9 | Cass. Sez. 6 | Art. 1696 | false dichiarazioni e dolo | ||
| 10 | Cass. Sez. 3 | Art. 1692 | responsabilità obiettiva per subvettore | ||
| 11 | Cass. Sez. 6 | Art. 1681 | colpa del passeggero e riduzione | ||
| 12 | Cass. Sez. 6 | Artt. 1700-1702 — trasporto cumulativo solidarietà | |||
| 13 | Cass. Sez. 3 | Art. 1685 | contromandato in frode al destinatario | ||
| 14 | Cass. Sez. 3 | Art. 1693 | ricezione senza riserve e responsabilità | ||
| 15 | Cass. Sez. 3 | Art. 1681 | fatto del terzo a bordo | ||
| 16 | Cass. Sez. 3 | Art. 1689 | obbligazioni del destinatario | ||
| 17 | Cass. Sez. 3 | Art. 1681 | anomalia del veicolo | ||
| 18 | Cass. Sez. 3 | Art. 1681 | insufficienza della manutenzione ordinaria | ||
| 19 | Cass. Sez. 3 | Art. 1696 | criterio del valore di mercato | ||
| 20 | Cass. Sez. 3 | Art. 1693 | furto in area non custodita | ||
| 21 | Cass. Sez. 3 | Art. 1692 | regresso verso subvettore | ||
| 22 | Cass. Sez. 3 | Art. 1692 | azione diretta del mittente contro subvettore | ||
| 23 | Cass. Sez. 3 | Art. 1681 | insufficienza standard minimi | ||
| 24 | Cass. Sez. 6 | Art. 1693 | alluvione e caso fortuito | ||
| 25 | Cass. Sez. 6 | Art. 1693 | prova del danno da freddo | ||
| 26 | Cass. Sez. 6 | Art. 1681 | discesa dal veicolo | ||
| 27 | Cass. Sez. 3 | Art. 1681 | aggressione da parte di terzi | ||
| 28 | Cass. Sez. 3 | Art. 1689 | destinatario che non richiede la consegna | ||
| 29 | Trib. Nola | Art. 1688 | ritardo e merce deperibile | ||
| 30 | Trib. Castrovillari | Art. 1681 | frenata improvvisa su autobus | ||
| 31 | Trib. Lodi | Art. 1693 | riconsegna e responsabilità | ||
| 32 | Trib. Roma | Art. 1692 | no limitazione al corrispettivo del subvettore | ||
| 33 | C.A. Milano | Art. 1693 | merce lasciata incustodita | ||
| 34 | Trib. Torino | Art. 1693 | consegna a soggetto non autorizzato | ||
| 35 | Trib. Ragusa | Art. 1692 | subvettore e novazione | ||
| 36 | Trib. Milano | Art. 1692 | culpa in eligendo | ||
| 37 | C.A. Firenze | Art. 1693 | furto dal magazzino del vettore | ||
| 38 | Trib. Trani | Art. 1692 | furto durante sosta non autorizzata del subvettore | ||
| 39 | C.A. Venezia | Art. 1693 | incendio del veicolo | ||
| 40 | Trib. Cagliari | Art. 1697 | riserva generica non sufficiente | ||
| 41 | Trib. Napoli Nord | Art. 1697 | riserva specifica e prescrizione | ||
| 42 | Trib. Santa M.C.V. | Art. 1692 | catena del freddo e subvettore | ||
| 43 | Trib. Castrovillari | Art. 1693 | avaria frigorifera | ||
| 44 | Trib. Milano | Art. 1684 | lettera di vettura senza riserve | ||
| 45 | Trib. Grosseto | Art. 1681 | pavimento bagnato | ||
| 46 | Trib. Napoli | Art. 1681 | apertura porte prima della fermata | ||
| 47 | Trib. Milano | Art. 1681 | discesa senza ausilio | ||
| 48 | Trib. Monza | Art. 1681 | guasto meccanico e revisioni | ||
| 49 | Trib. Reggio Calabria | Art. 1681 | concorso di colpa del passeggero | ||
| 50 | Trib. Rovigo | Art. 1692 | subappalto non dichiarato |