Preliminare di vendita del chiamato all’eredità vale come accettazione tacita (Cass. civ. Sez. II n. 9436 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene relitto da parte del chiamato all’eredità costituisce in sé accettazione tacita dell’eredità. Ne deriva che le promittenti venditrici, divenute eredi per effetto di tale atto, sono titolari del diritto di agire per la risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente. La mancata trascrizione dell’accettazione dell’eredità non integra inadempimento, poiché il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli eredi del promittente venditore può procedere, in base ad essa, alla trascrizione dell’acquisto mortis causa. Alla denuncia di successione e al pagamento della relativa imposta non può attribuirsi valore di accettazione, trattandosi di adempimenti fiscali con scopo meramente conservativo.
Il Fatto
Una società promissaria acquirente conveniva in giudizio, davanti al Tribunale, i chiamati all’eredità del promittente venditore per ottenere il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. di un immobile oggetto di due preliminari, o in subordine l’accertamento dell’altrui inadempimento e la restituzione del doppio della caparra.
I convenuti proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare e di legittima ritenzione della caparra. Il Tribunale rigettava le domande attrici e accoglieva quella riconvenzionale, qualificando la somma come clausola penale ricondotta a equità. La Corte d’Appello rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, riconoscendo alle appellate il diritto di ritenere l’intera caparra confirmatoria. La società ricorreva allora in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente, investono la configurabilità di un inadempimento delle promittenti venditrici, asseritamente derivante dalla mancata acquisizione della proprietà del bene e dalla omessa trascrizione del titolo nei termini pattuiti. La Corte li dichiara infondati, pur correggendone la motivazione.
Il Collegio richiama anzitutto il regime del termine essenziale ex art. 1457 cod. civ., in presenza del quale la risoluzione di diritto prescinde da un’indagine sulla rilevanza dell’inadempimento, già valutata dai contraenti: rileva esclusivamente la sussistenza e l’imputabilità dello stesso. Spetta a chi si oppone alla risoluzione, nonostante la scadenza del termine, l’onere di dimostrare che solo per effetto del comportamento contrario a buona fede della controparte l’adempimento non è stato possibile.
Nel caso concreto, il promissario acquirente addebitava alle venditrici di non aver dimostrato, mediante la produzione della dichiarazione di successione, di aver acquistato la proprietà del bene. La Corte esclude però che alla denuncia di successione possa attribuirsi la funzione voluta: ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è sufficiente la delazione, essendo necessaria l’accettazione mediante aditio, pro herede gestio, le condizioni di cui all’art. 485 cod. civ. o un comportamento obiettivo di acquiescenza. La denuncia di successione e il pagamento dell’imposta rientrano tra gli atti conservativi consentiti dall’art. 460 cod. civ. e non comportano accettazione tacita.
L’accettazione tacita, ex art. 476 cod. civ., postula il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e al quale il chiamato non sia legittimato se non in qualità di erede. Su questa base la Corte afferma che la stessa stipulazione del preliminare, avente ad oggetto un bene relitto, integra accettazione tacita. La censura sulla assenza della proprietà in capo alle venditrici è dunque infondata, oltre che inammissibile per novità.
Quanto alla pretesa mancata trascrizione, la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 2648 cod. civ., il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione dell’acquisto mortis causa, oltre che del successivo trasferimento, senza avere interesse a una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.