Correzione dell’omissione del nominativo di parte ricorrente nell’intestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6937 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammessa la rettifica dell’intestazione di un provvedimento della Corte di cassazione quando l’omissione del nominativo di una parte ricorrente sia dovuta a mero errore materiale. La circostanza che la parte abbia partecipato al giudizio e abbia conferito procura speciale al difensore, indicando la sentenza che intendeva impugnare con ricorso per cassazione, esclude che si tratti di una omissione sostanziale. La controparte che abbia preso posizione anche nei confronti dell’istante nel controricorso conferma l’avvenuta instaurazione del contraddittorio. L’errore materiale è dunque correggibile con l’inserimento delle generalità della parte nell’intestazione del provvedimento originario.
Il Fatto
Un gruppo di ricorrenti aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 84/2015 resa dalla Corte di appello di Messina nel giudizio iscritto al n. 1860/2012 R.G.L. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15593/2022 depositata il 16.05.2022, aveva deciso il ricorso. Nell’intestazione di quel provvedimento, per mero errore materiale, non era stato riportato il nominativo di una delle ricorrenti, pur avendo la stessa partecipato al giudizio e rilasciato procura speciale al difensore.
La parte omessa ha quindi proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il successivo giudizio di rinvio era stato riassunto davanti alla Corte di appello di Messina anche nei confronti dell’istante, con iscrizione al n. 554/2022 R.G.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta alla Corte riguarda l’ammissibilità della correzione dell’errore materiale consistente nell’omessa indicazione del nominativo di una parte ricorrente nell’intestazione di un provvedimento della Suprema Corte.
Il Collegio ha rilevato che l’istante aveva effettivamente partecipato al giudizio di cassazione, avendo impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina con ricorso del 22.09.2023 e avendo rilasciato procura speciale al difensore con indicazione della sentenza da impugnare. La controparte, nel proprio controricorso, aveva preso posizione anche nei confronti dell’istante.
La Corte ha inoltre considerato che il nominativo della ricorrente non era stato inserito tra le parti del procedimento nell’ordinanza n. 15593/2022, ma che il successivo giudizio era stato riassunto davanti alla Corte di appello di Messina anche nei confronti della stessa.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione dell’errore materiale, disponendo l’inserimento delle generalità della ricorrente tra le parti ricorrenti nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022. Il ricorso è stato pertanto accolto, con nulla per le spese e con mandato alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale del provvedimento.
Nota della Redazione
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