Mobilità volontaria ex ASST e inquadramento nel pubblico impiego privatizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9616 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale dell’ex ASST transitato alle dipendenze delle società concessionarie ai sensi dell’art. 4 della legge n. 58 del 1992, la facoltà di opzione per la permanenza nel pubblico impiego integra una ipotesi di mobilità volontaria e non un passaggio di competenze. La norma attribuisce al dipendente il diritto al corretto espletamento della procedura di mobilità, non già il diritto a permanere incondizionatamente nell’amministrazione pubblica. Nel pubblico impiego privatizzato, inoltre, l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione astratta dei contratti collettivi, senza che il giudice possa sindacare la professionalità in concreto acquisita né applicare l’art. 2103 c.c. Il dipendente che abbia accettato l’inquadramento riconosciutogli dall’ente di destinazione non può contestarlo a passaggio avvenuto per pretendere un profilo superiore.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’ex azienda di Stato per i servizi telefonici, aveva esercitato l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego prevista dall’art. 4 della legge n. 58 del 1992. L’amministrazione non aveva dato seguito all’istanza, sicché il lavoratore, per non restare senza occupazione, era transitato presso la concessionaria. Con sentenza del Consiglio di Stato era stato poi accertato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento di mobilità. Immesso successivamente nei ruoli dell’INAIL, il lavoratore aveva agito per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore, con le relative differenze retributive e contributive, oltre al risarcimento del danno da demansionamento.
Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello di Napoli avevano rigettato la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dettata dalla legge n. 58 del 1992, che ha previsto due distinte forme di mobilità: il trasferimento d’ufficio per il personale addetto a peculiari strutture e l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale. La seconda ipotesi, rilevante nella specie, è riconducibile alla mobilità volontaria e non al passaggio di competenze.
Richiamando le ordinanze Sez. L n. 4536 del 2024 e Sez. L n. 5086 del 2024, il Collegio osserva che la facoltà di opzione non risponde a esigenze datoriali di perequazione, ma a criteri di mera convenienza del lavoratore. L’art. 4, comma 3, della legge n. 58 del 1992 costituisce norma speciale che attribuisce il diritto al corretto espletamento della procedura, non a permanere incondizionatamente nella pubblica amministrazione. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo, con cui si assumeva l’avvenuto trasferimento d’ufficio.
Quanto all’inquadramento, la Corte rileva che il motivo è inammissibile: il capo della sentenza di appello relativo alla comparazione tra posizioni non risulta specificamente impugnato. Nel pubblico impiego privatizzato l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 valorizza il solo criterio dell’equivalenza formale, in base alla classificazione astratta dei contratti collettivi, restando estranea la valutazione della professionalità concretamente acquisita e l’applicazione dell’art. 2103 c.c..
Il Collegio ribadisce il principio secondo cui il dipendente che abbia accettato la valutazione dell’ente di destinazione sulla corrispondenza tra aree e profili non può contestare l’inquadramento a passaggio avvenuto, per non alterare il bilanciamento di interessi realizzato dal legislatore con il meccanismo della mobilità.
Gli ulteriori motivi sono tutti dichiarati inammissibili: il terzo, per la ricorrenza di una doppia conforme che esclude il vizio di omesso esame del fatto; il quarto e il quinto, perché volti a una rivalutazione delle risultanze istruttorie e del trattamento economico; il sesto per assorbimento; il settimo per essere la domanda risarcitoria priva di allegazioni dei fatti costitutivi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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