Inammissibile il ricorso per cassazione per promiscuità di censure (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24846 del 29.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca promiscuamente vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizi di motivazione, senza specificare quale errore sia riferibile a ciascun vizio tipico di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. La parte soccombente è priva di interesse a far valere la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso se dalla sua partecipazione non sarebbe derivato alcun vantaggio, non essendo astrattamente ipotizzabile una decisione di contenuto diverso e favorevole. In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve specificare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità.

Il Fatto

Il lavoratore, dopo essere stato licenziato per giusta causa e aver ottenuto una pronuncia passata in giudicato di condanna alla reintegra rimasta inattuata, adiva il Tribunale con due ricorsi per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e la condanna del datore di lavoro al pagamento di somme per risarcimento del danno e per spettanze retributive. Riuniti i ricorsi, il Tribunale accoglieva la sola domanda relativa al TFR, rigettando le altre pretese.

La Corte d’Appello di Napoli confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ne rileva in primo luogo l’inammissibilità. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato chiamato in giudizio l’ente previdenziale, richiama il principio per cui la parte soccombente non ha interesse a far valere la mancata integrazione del contraddittorio se dalla partecipazione del litisconsorte pretermesso non avrebbe tratto alcun vantaggio. La pronuncia di accoglimento della doglianza sarebbe inutiliter data, non potendo condurre a un esito favorevole al ricorrente.

Con riguardo al secondo e al terzo motivo, la Corte ne stigmatizza la tecnica di redazione. La contemporanea deduzione di vizi di violazione di legge e di vizi di motivazione, senza alcuna specifica indicazione degli errori riferibili alle singole fattispecie normative, genera una situazione di inestricabile promiscuità che impedisce l’operazione di sussunzione delle censure. Tale modalità di formulazione viola il canone di specificità del motivo di impugnazione, non essendo consentito prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili. Inoltre, per i vizi di motivazione, opera la preclusione derivante dalla doppia conforme, poiché la parte non ha indicato le ragioni per cui le decisioni di merito si fonderebbero su rationes decidendi diverse.

Quanto al quarto motivo, la Corte lo ritiene inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza, oltre che infondato, poiché le critiche risultano avulse rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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