Svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7240 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dipendente pubblico a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non è condizionato dalla legittimità né dall’esistenza di un provvedimento formale del superiore gerarchico di attribuzione delle mansioni superiori. Tale diritto presuppone nondimeno l’accertamento che la corrispondente posizione organizzativa esista nella pianta organica dell’ente, anche se priva di rango dirigenziale. L’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che non può riguardare le argomentazioni difensive della parte o la mera valutazione delle risultanze processuali. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando ritenga erroneamente assolto l’onere da parte della parte onerata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma parziale della sentenza di primo grado del Tribunale di Caltanissetta, accertava che un lavoratore aveva svolto le funzioni di comandante del corpo di polizia municipale del Comune di San Cataldo, riconducibili alla categoria D3 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali, nel periodo indicato in sentenza, riconoscendogli il diritto alle relative differenze retributive. Il Comune ricorreva in cassazione affidandosi a tre motivi, deducendo, tra l’altro, l’impossibilità di ritenere esistente un corpo di polizia municipale in assenza dei presupposti normativi e la mancata prova dello svolgimento di mansioni superiori.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara di non dover tenere conto né della memoria illustrativa del ricorrente né di quella del controricorrente, entrambe depositate oltre il termine previsto dall’art. 380-bis.1. c.p.c., nell’esercizio dei poteri officiosi di verifica del rispetto dei termini a difesa.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, il Comune mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito sull’esistenza di un corpo di polizia municipale, desunto da documenti provenienti dallo stesso ente, quali una delibera consiliare e il Regolamento comunale di Polizia Urbana. Tale apprezzamento, precisa la Corte, è sottratto al sindacato di legittimità, che non conferisce il potere di riesaminare il merito ma solo di controllare la correttezza giuridica e la logicità della valutazione del giudice di merito. Parimenti inammissibile è la doglianza relativa all’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il ricorrente indicato genericamente «quanto eccepito, contestato ed opposto», senza individuare uno specifico fatto storico trascurato.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene in parte inammissibile e in parte infondato. In relazione alla violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, richiamando la giurisprudenza costante, afferma che il diritto alla retribuzione per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non è condizionato dall’esistenza di un provvedimento formale di attribuzione, ma richiede l’accertamento della esistenza della corrispondente posizione organizzativa nella pianta organica. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato proprio sulla base dell’organigramma comunale che la posizione di comandante della polizia municipale esisteva ed era inquadrabile nella categoria D3. Nel merito, risultava altresì dimostrata la prevalenza delle mansioni superiori, in virtù della prova testimoniale che confermava le attività di direzione e coordinamento svolte dal dipendente per l’intero arco temporale considerato.

Infine, la Corte disattende le doglianze relative alla violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., rilevando che la violazione di quest’ultima norma si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando ritenga la parte onerata assolta dal suo onere a seguito di una valutazione delle risultanze istruttorie. Anche il terzo motivo è dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente non individua il fatto storico da cui emergerebbe l’avvenuto pagamento delle differenze retributive. Il ricorso è pertanto rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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