Credito d’imposta estero recuperabile nel termine decennale (Cass. civ. Sez. V n. 9671 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 165 TUIR non prevede alcun termine di decadenza per l’esposizione del credito d’imposta relativo alle imposte pagate all’estero. La decadenza stabilita dal previgente art. 15 TUIR è stata soppressa con il passaggio al nuovo testo unico, sicché il credito può essere recuperato nel termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.. Resta fermo che l’omessa presentazione della dichiarazione o l’omessa indicazione del reddito estero preclude la detrazione, salvo che un obbligo internazionale incondizionato imponga il riconoscimento del credito. Ne segue che il credito va calcolato secondo le risultanze reddituali dell’anno in cui è sorto e può essere utilizzato anche in una dichiarazione successiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate sottoponeva a controllo automatizzato, ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, la dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno d’imposta 2014. Il controllo rilevava l’indicazione di un credito d’imposta per imposte pagate all’estero in asserita violazione dell’art. 165 TUIR. Con cartella di pagamento l’Ufficio intimava il versamento di € 113.542,50 a titolo di IRPEF.
Il contribuente impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Milano, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla C.t.r. della Lombardia con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione di legge. Il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, volto a evitare la doppia imposizione. Il comma 1 dell’art. 165 TUIR subordina il riconoscimento a tre condizioni congiunte: conseguimento di un reddito estero, concorso di quel reddito alla formazione del reddito complessivo, pagamento definitivo di imposte estere di natura reddituale. Il comma 4 fissa la regola generale del calcolo nella dichiarazione del periodo cui appartiene il reddito, sempre che il pagamento definitivo avvenga prima della presentazione.
Il comma 7 disciplina l’ipotesi in cui il pagamento si verifichi dopo la presentazione della dichiarazione, prevedendo una nuova liquidazione dell’imposta e la richiesta del credito nella prima dichiarazione utile, con riferimento ai valori del periodo in cui il reddito estero ha concorso al reddito complessivo. Il comma 8 nega la detrazione solo in caso di dichiarazione omessa o di omessa indicazione dei redditi esteri, richiamando il principio già espresso da Cass. n. 23193/2023.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento nomofilattico inaugurato da Cass. n. 28801/2024, secondo cui, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato di riconoscere la detrazione, l’omessa presentazione della dichiarazione o l’omessa indicazione del reddito estero non opera come causa di decadenza. Nella specie, però, la questione è diversa: si discute dell’esistenza di una decadenza per la mancata esposizione del credito già maturato, non del reddito.
La risposta è negativa. L’art. 165 TUIR non impone un obbligo di indicazione del credito, ma richiede che esso sia calcolato secondo le risultanze reddituali dell’anno in cui è sorto, nel rispetto dei principi di competenza e separazione dei periodi d’imposta. La differenza rispetto al previgente art. 15 TUIR, che prevedeva espressamente la richiesta a pena di decadenza, conferma la soppressione volontaria di quel termine. L’assenza di una specifica previsione decadenziale consente il recupero del credito nel termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
Il ricorso dell’Ufficio è pertanto rigettato, con conferma della decisione della C.t.r. e condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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